Rimborso e Risarcimento per Ritardo Aereo e Cancellazione Volo

In caso di cancellazione del volo le restrizioni del traffico aereo non si configurano come circostanze eccezionali

 Il giudice di pace di Lamezia Terme con sentenza n°410 del 2019 ha condannato la compagnia aerea Ryanair DAC al pagamento della compensazione pecuniaria di euro 250 ciascuno a causa della cancellazione del volo Ryanair dall’aeroporto di Lamezia Terme a Milano.

La difesa vettoriale a sua discolpa assumeva che vi fosse la circostanza eccezionale consistente nella restrizione del traffico aereo ma quest’ultima non è stata ritenuta dal giudice eccezionale.

Il giudice di pace ha infatti sancito che “non possono qualificarsi eccezionali le circostanze quali la limitazione del traffico aereo. La restrizione o limitazione del traffico aereo è, infatti, adottata dai controllori di volo se sussiste un’ulteriore antecedente causale, come maltempo o problemi di sicurezza del volo o lavori sulle piste di decollo, mentre non può essere adottata senza alcuna motivazione sottostante.

Nel caso di specie la compagnia aerea Ryanair si era limitata ad asserire, senza neppure provare, una limitazione del traffico aereo senza però ricondurla ad alcun ulteriore circostanza sottostante che aveva imposto e provocato  l’adozione di siffatta restrizione.

Il vettore aereo, inoltre, non ha dimostrato tutte le misure adottate onde evitare la cancellazione del volo, né che le era stato impossibile adottarle, ed è stato pertanto condannato al pagamento della compensazione pecuniaria e del risarcimento del danno.

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