Cancellazione del volo aereo - risarcimento

La normativa comunitaria prevede una disciplina uniforme delle problematiche relative al risarcimento a favore dei passeggeri aerei nel caso di cancellazione del volo aereo: in particolare il passeggero, in caso di cancellazione del volo aereo, oltre ad essere assistito in aeroporto con pasti, bevande ed, all'occorrenza, sistemazione in hotel, gode di due tipi di tutele: la prima prevede il diritto ad essere riprotetto con altro volo aereo successivo o in alternativa il rimborso del biglietto aereo; la seconda, cumulativa con la prima, prevede il diritto al risarcimento o c.d. compensazione pecuniaria.

Il diritto al risarcimento in caso di cancellazione del volo aereo ammonta da euro 250,00 ad euro 600,00 a seconda della distanza tra l'aeroporto di partenza e quello di destinazione. La suddetta somma, che viene detta compensazione pecuniaria, non è esaustiva poiché non copre il diritto al risarcimento per i danni ulteriori eventualmente causati dalla cancellazione del volo aereo.

Ad esempio possono essere risarcite le spese per l'albergo, per i ristoranti, per le chiamate telefoniche, qualora non fornite direttamente dalla compagnia aerea ed anche il danno morale ed esistenziale o da stress psicofisico provocato dalla cancellazione del volo aereo. Il danno da vacanza rovinata, invece, non viene risarcito dal vettore ma dal tour operator in caso di viaggio organizzato: la compagnia aerea, infatti, non sa se il passeggero aereo sta andando o meno in vacanza ed è responsabile solo dei danni prevedibili e direttamente riconducibili alla cancellazione del volo aereo.

In caso di cancellazione del volo aereo cancellato chiedi una prima consulenza gratuita per vedere se hai diritto al risarcimento.

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