Cancellazione del volo aereo - Risarcimento
La fattispecie della cancellazione del volo aereo è regolata da una normativa comunitaria che prevede una disciplina uniforme a favore dei passeggeri aerei garantendo loro il diritto al risarcimento in caso di volo cancellato: in particolare il passeggero, in caso di cancellazione del volo aereo, oltre ad essere assistito in aeroporto con pasti, bevande ed, all'occorrenza, sistemazione in hotel, gode di due tipi di diritti:
il primo consiste nel diritto ad essere riprotetto con altro volo aereo successivo a quello cancellato o, in alternativa, il diritto al rimborso del biglietto aereo in base all'art. 8 comma 1 lett. a) e b) Regolamento UE n° 261 del 2004
il secondo diritto, cumulativo con il primo, prevede il diritto al risarcimento o c.d. compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento UE n° 261 del 2004.
Il diritto al risarcimento in caso di cancellazione del volo aereo ammonta da euro 250 ad euro 600 a seconda della distanza aerea tra l'aeroporto di partenza e quello di destinazione.
- 250€ in caso di cancellazione di un volo inferiore ai 1500km es. Milano - Palermo
- 400€ in caso di cancellazione di un volo di distanza ricompresa tra i 1500km ed i 3500km es. Roma - Lisbona
- 600€ in caso ad essere cancellato sia un volo di lungo raggio con distanza aerea superiore ai 3500km es. Malpensa - New York JFK.
La suddetta somma, che viene detta compensazione pecuniaria ma è una forma di risarcimento e quantificata dal Regolamento UE non è esaustiva poiché non copre il diritto al risarcimento per i danni ulteriori eventualmente causati dalla cancellazione del volo aereo che sono risarcibili in base all'art. 12 Reg. UE n° 261 del 2004 intitolato risarcimento supplementare: es. albergo o noleggio macchina già pagato all'aeroporto di destinazione che si perde a causa della cancellazione del volo.
Non sono pertanto risarcite solo le spese quali danno patrimoniale che il passeggero sostiene all'aeroporto di partenza in termini di pasti, albergo, bevande o volo alternativo ma anche quelle prepagate che il passeggero aveva già sostenuto per servizi da fruire presso il luogo di destinazione del volo cancellato e che, a causa della cancellazione del volo, non vengono fruite dal medesimo passeggero.
Un' importante sentenza della Corte di Cassazione ha infatti stabilito che, in caso di cancellazione del volo, sono passibili di risarcimento non solo i danni intrinseci come ad esempio l'importo che il passeggero spende per procurarsi un trasporto alternativo al volo cancellato ma anche i danni quali conseguenziali ossia che in base all'art. 1223 c.c. sono conseguenza immediata e diretta della cancellazione del volo.
Non è previsto, invece, un risarcimento per il danno morale, esistenziale o non patrimoniale dato che vi è già la compensazione pecuniaria che viene riconosciuta al passeggero a fronte del mero disagio ed a prescindere se lo stesso abbia o meno sostenuto delle spese a causa della cancellazione del volo. Compensazione pecuniaria che è pertanto una forma di risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuta al passeggero per il disagio subito in termini di stress, contrattempi, perdite di tempo riconducibili alla cancellazione del volo.
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