Cancellazione volo easyjet sentenza

Commento a sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio n°651 del 2018.

Ancora condanna della Easyjet al pagamento della compensazione pecuniaria nonostante la paventata presenza di circostanze meteorologiche avverse.

Il passeggero aereo citava la compagnia aerea Easyjet a causa della cancellazione del volo N° EZY2730 da Amsterdam all’aeroporto della Malpensa e rivendicava, pertanto, la compensazione pecuniaria ed il risarcimento del prezzo pagato dal medesimo passeggero aereo per il volo alternativo.

La Compagnia aerea Easyjet, infatti, oltre al volo cancellato, non offriva al passeggero un volo alternativo “il prima possibile”, in spregio all’art. 8 del Regolamento Ce n° 261 del 2004.

Si costituiva la compagnia easyjet che eccepiva, ritenendosi esente dal pagamento delle richieste suddette, la circostanza eccezionale meteorologica asserendo temporali e forti raffiche di vento presso l’aeroporto di Amsterdam che avrebbero causato la cancellazione del volo.

Secondo il giudice tali circostanze meteorologiche non sono state dimostrate: “a dire del giudice, infatti, tale prova non può invenirsi dai documenti prodotti dalla Easyjet in cui non si evince in maniera chiara che la cancellazione è dovuta alla circostanza meteo avversa: la documentazione allegata inoltre di formazione da parte della stessa Easyjet utilizza acronimi che non consentono una chiave di lettura unanime e la schermata del sito wundergroud.com, che dovrebbe confermare la sussistenza di condizioni meteo ostative all’effettuazione del volo, riportando per l’ora in esame foschia ed alta nuvolosicutà, non avvalora la tesi della easyjet” .

Per le motivazioni suddette il giudice condannava la compagnia easyjet alla compensazione pecuniaria in virtù del volo aereo cancellato da Amsterdam a Milano Malpensa.

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