Cancellazione volo in partenza da territorio extra comunitario

Commento a sentenza del Giudice di Pace di Roma n° 2756 del 30 gennaio 2020

La fattispecie in esame riguarda il caso della cancellazione di un volo o del ritardo aereo quanto il volo è operato da un vettore extra comunitario e quando l'aeroporto di partenza del volo è ubicato in territorio extra-comunitario.

Al verificarsi di entrambi i requisiti suddetti, infatti, non trova applicazione il Regolamento Ce n° 261 del 2004 con la conseguenza che il passeggero non può rivendicare, in caso di cancellazione del volo o ritardo aereo, la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Reg. Ce n° 261 del 2004.

La norma che si applica in tali casi è, invece, la Convenzione di Montreal, che regola il trasporto aereo internazionale, che all'art. 19 prevede che il vettore, in caso di ritardo del volo, è responsabile del trasporto di passeggeri, bagagli e merci e che riconosce il diritto del passeggero, in caso di cancellazione o ritardo del volo, ad un risarcimento.

Nel caso, pertanto, di trasporto aereo internazionale (extra-ue) si può ritenere che il passeggero, seppur non ha il diritto alla compensazione pecuniaria, mantenga comunque il diritto ad essere risarcito.

Il diritto al risarcimento, però, a differenza della compensazione pecuniaria, per configurarsi, impone che il danno sia grave e che il passeggero danneggiato provi, essendone onerato, il danno subito. 

A questo punto sorge la domanda: quando è risarcibile il danno da ritardo aereo o cancellazione del volo nella casistica in cui non si applica il regolamento comunitario?

La sentenza suddetta ci dà una risposta laddove prevede che il Regolamento Ce e la giurisprudenza comunitaria, seppur non applicabili direttamente, fungono però da parametri interpretativi ai fini del configurarsi del diritto al risarcimento.

La giurisprudenza comunitaria, infatti, riconosce il diritto alla compensazione pecuniaria qualora il passeggero arrivi alla destinazione finale con più di tre ore di ritardo e sancisce, pertanto, la soglia di tollerabilità nelle tre ore superati le quali considera il danno intollerabile con il conseguente riconoscimento della compensazione pecuniaria.

Traslando il principio suddetto nella nostra casistica si può dire che un danno, relativo al trasporto aereo (ritardo o cancellazione volo), sia grave qualora il passeggero arrivi a destinazione finale con oltre le tre ore poichè, nel superamento della soglia di tollerabilità delle tre ore, si può rinvenire la gravità del danno e per essa la sua risarcibilità.

Possiamo, pertanto, ritenere che qualsiasi disservizio aereo, ritardo cancellazione o perdita coincidenza aerea, che implichi l'arrivo a destinazione finale di oltre tre ore, integri un danno grave al passeggero, poichè al di sopra della soglia di tollerabilità, e come tale risarcibile.

Al passeggero basterà produrre il contratto di trasporto ed allegare l'arrivo a destinazione finale oltre le tre ore ed avrà diritto al risarcimento del danno da ritardo aereo ex art. 19 della Convenzione di Montreal.

Infine ci si è chiesto: a quanto ammonta tale risarcimento? ed anche qui si si rifa, se non direttamente, quantomeno in via analogica e paramentrica al Regolamento Ce n° 261 del 2004, con la conseguenza che l'ammontare del risarcimento potrà essere dal giudice determinato nel quantum, in via equitativa, rifacendosi all'ammontare della compensazione pecuniaria e quindi ad euro 250, 400 e 600 euro in base alla distanza della tratta aerea percorsa. 

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3 febbraio 2020. 

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