Commento a sentenza 2608 del 2016 del giudice di pace di Bologna

Il passeggero chiedeva alla Ryanair la compensazione pecuniaria per euro 250 a causa di un ritardo prolungato del volo aereo per Bologna.

La Ryanair non replicava minimamente al passeggero che, pertanto, era costretto ad agire per le vie legali a mezzo gli avvocati di volosicuro.com. Solo dopo essere stata introdotta la causa la Ryanair inviava al domicilio dello stesso un assegno di euro 250 per la compensazione pecuniaria non riconoscendo però né al passeggero né agli avvocati le spese legali, pure dovute, essendo il pagamento pervenuto dopo quattro mesi dall’introduzione del necessario giudizio.

Il vettore aereo in corso di causa si ostinava a non riconoscere le spese legali nonostante il riconoscimento ed il pagamento del dovuto era sopraggiunto al giudizio iniziato altrimenti evitabile. A fronte di ciò, con la sentenza in epigrafe, è stata condannata al pagamento delle spese legali ed anche ad un quantum ulteriore per lite temeraria.

 Essendo, infatti, pacifico il ritardo e quindi il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria il rifiuto di pagare le spese legali è stato ritenuto dal giudice come ingiustificato ed ha comportato oltre alla condanna della Ryanair alle spese legali anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

29 settembre 2014

Staff volosicuro.com 

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