Rimborso e Risarcimento per Ritardo Aereo e Cancellazione Volo

Sentenza del Tribunale di Bergamo n° 52 del 2025 - doppia compensazione pecuniaria a fronte della doppia cancellazione sia del volo originario che alternativo.

Tre amici dovevano partire dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio BGY con il volo operato dal vettore Ryanair FR4190 per recarsi a Ibiza per festeggiare l’addio al celibato di un loro comune amico.

Senonché il giorno della partenza si recavano all’aeroporto di Bergamo onde imbarcarsi sul detto volo delle ore 19:45 ma, una volta ivi giunti, appuravano che questo volo veniva inesorabilmente cancellato.

Rimasti a terra si vedevano offrire dal vettore Ryanair un volo alternativo FR6366 delle 23.15 da Bergamo BGY al diverso aeroporto di Barcellona BCN ove avrebbero preso un altro mezzo per recarsi ad Ibiza.

Attendevano, pertanto, a Bergamo diverse ore onde imbarcarsi sul volo sostitutivo che però anch’esso subiva la stessa sorte del primo essendo anch’esso cancellato.

Erano conseguentemente costretti a rinunciare al viaggio tanto desiderato e a causa del doppio disagio subito sia in relazione della cancellazione del volo originario che della cancellazione del volo alternativo chiedevano al vettore Ryanair la doppia compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7 Regolamento UE n° 261 del 2004 oltre al rimborso dei voli di andata e ritorno.

Si costituiva in giudizio il vettore Ryanair esponendo che aveva già provveduto al rimborso del volo cancellato e che la cancellazione di entrambi i voli era stata determinata da una circostanza eccezionale costituita dalle avverse condizioni metereologiche, nella specie un forte temporale presente sull’aeroporto di Bergamo nella data prevista per il volo di andata e che, pertanto, la compensazione pecuniaria non era dovuta.

Il Tribunale di Bergamo appurava che i forti temporali vi erano stati nella fascia oraria precedente rispetto a quella prevista per la partenza dei voli, originario ed alternativo, mentre il tempo, nella concomitanza temporale per l’operatività di siffatti voli, era discreto, sereno o parzialmente nuvoloso.

Sulla base del fatto suddetto ed anche in base al fatto che il vettore Ryanair non è riuscito a provare che le condizioni meteorologiche avverse avvenute in orario precedente abbiano avuto ripercussioni anche nelle fasce orarie successive, il giudice ha ritenuto responsabile il vettore Ryanair in ordine alla cancellazione di entrambi i voli, originario e sostitutivo.

A ciò è conseguito l’accertamento del diritto dei passeggeri aerei a conseguire la compensazione pecuniaria sia a fronte della cancellazione del volo Ryanair originario che a fronte della cancellazione del volo Ryanair alternativo (doppia compensazione), tenuto conto che i passeggeri hanno sopportato gli stessi disagi tanto in relazione alla cancellazione del volo inizialmente prenotato, quanto successivamente, a causa della cancellazione del volo alternativo inutilmente atteso ed in applicazione del principio giurisprudenziale introdotto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, 12 marzo 2020, causa C-832/18.

Se anche tu hai subito una doppia cancellazione sia del volo originario ed anche del volo alternativo hai diritto alla doppia compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 Reg. UE. 261 del 2004 che va da 250€ a 600€ in base alla distanza della tratta aerea cancellata.

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