Commento Ordinanza Corte di Cassazione n° 18257 del 2019 a SS. UU. sulla giurisdizione nel trasporto aereo internazionale

L’ordinanza suddetta ha una portata innovativa sulla giurisdizione nel trasporto aereo internazionale.

E’, infatti, prassi di diverse compagnie aeree con sede legale all’estero, sia in Europa che in territorio extra UE, di eccepire la giurisdizione del giudice italiano a favore della giurisdizione del paese ove hanno la sede principale.

Ciò implica notevoli ostacoli per il passeggero aereo che, per vedersi tutelato il proprio diritto in termini di compensazione pecuniaria o di risarcimento (nei casi di ritardo aereo, cancellazione volo, ritardo/smarrimento bagaglio o perdita coincidenza), anziché iniziare un giudizio in Italia, deve incardinare la causa dinanzi ad un’autorità giudiziaria straniera.

Il passeggero in questi casi finisce per rinunciare ai propri diritti perché incardinare una causa all’estero spesso richiede una spesa addirittura più alta rispetto alla somma di cui ha diritto.

Pertanto, l’ordinanza della Cassazione è importante perché fa chiarezza in materia ed afferma che quando il passeggero ha domicilio in Italia sussiste la Giurisdizione del giudice italiano e che, pertanto, può fare un giudizio in Italia vicino al proprio domicilio.

L’ordinanza in primis sancisce la prevalenza, in materia di giurisdizione, della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale rispetto al Regolamento Comunitario n° 1215 del 2012 in virtù del principio di specialità essendo la norma convenzionale lex specialis rispetto a quella regolamentare che, invece, è lex generalis (disciplinando la prima la giurisdizione solo nei contratti di trasporto aereo internazionale mentre la seconda in via generica relativamente a qualsiasi contratto). Ed altresì perché è lo stesso Regolamento Comunitario a prevedere all’art. 71 comma 2 che non si applica se in conflitto con la Convenzione.

In secundis l’ordinanza della Cassazione, una volta stabilità l’applicazione della Convenzione di Montreal, va ad interpretare i criteri di riparto della giurisdizione individuati nell’art. 33 comma 1 a favore del passeggero aereo: afferma, infatti, che, qualora i biglietti aerei, anche per tratte aeree extra europee, vengono acquistati on line, sussiste la giurisdizione italiana se i passeggeri aerei che acquistano i biglietti hanno domicilio o residenza in Italia.

Viene data un’interpretazione estensiva del criterio individuato nell’art. 33 comma 1 della Convenzione secondo il quale sussiste la giurisdizione “ove il vettore possiede n’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto” nel senso che essendo i biglietti stipulati on line non serve più, ai fini della giurisdizione italiana, che il vettore abbia fisicamente una sede in Italia ma è sufficiente che i biglietti possano essere acquistati in Italia a mezzo il sito internet del vettore aereo. In tal senso se passeggeri aerei domiciliati in Italia acquistano dei biglietti aerei on line, sia sul sito del vettore che attraverso agenzie di viaggio on line, significa che il vettore aereo vende in Italia e che quindi eventuale giudizio avverso la compagnia aerea può essere incardinato presso i giudici italiani.

In tutti i casi di ritardo del volo aereo, cancellazione del volo, perdita coincidenza, smarrimento bagaglio, ritardo bagaglio aereo, o negato imbarco anche se riguardano tratte aeree extranazionali od extracomunitarie è possibile fare il giudizio in Italia purché i passeggeri aerei abbiano domicilio o residenza in Italia. Per ottenere la compensazione pecuniaria, il risarcimento o il rimborso invia un email ad aereo@volosicuro.com o compila il modulo sul sito volosicuro.com

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