Compensazione pecuniaria per cancellazioni voli aerei: quando ne hai diritto nonostante la circostanza eccezionale

In caso di ritardi, cancellazioni durante il tuo viaggio in aereo, potresti essere interessato a sapere se hai diritto alla compensazione pecuniaria, anche in presenza di circostanze eccezionali. Scopri cosa devi fare e quali sono i tuoi diritti secondo il Regolamento (UE) n. 261/2004 dell'Unione Europea.

Circostanze eccezionali e diritti dei passeggeri

Le circostanze eccezionali, come condizioni meteorologiche avverse, scioperi del personale navigante o dei controllori di volo o restrizioni operative dell'aeroporto, possono esonerare il vettore aereo dal pagare la compensazione pecuniaria prevista per i ritardi aerei o cancellazione dei voli. Tuttavia, ci sono situazioni in cui i passeggeri potrebbero ancora avere diritto a tale compensazione, nonostante la compagnia aerea abbia risposto al tuo reclamo ritenendo la sussistenza di una delle circostanze eccezionali e, pertanto, negando il tuo diritto alla compensazione pecuniaria.

Quando hai ancora diritto alla compensazione pecuniaria?

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, se il ritardo o la cancellazione del volo è causato da circostanze che avrebbero potuto essere evitate con misure ragionevoli da parte del vettore aereo, i passeggeri possono ancora richiedere la compensazione pecuniaria. Ad esempio, se un'adeguata manutenzione dell'aeromobile avrebbe potuto prevenire il ritardo causato da un problema tecnico, i passeggeri hanno diritto alla compensazione.



Se ad esempio, nonostante la sussistenza di una circostanza meteorologica avversa, come pioggia, nebbia, vento o temporale, la cancellazione del volo sarebbe potuta evitarsi da parte della compagnia aerea con l’adozione di tutte le misure del caso, tale evitabilità rende “non eccezionale” la circostanza meteorologica degradandola ad evento di portata ordinaria (non eccezionale) ed in questo caso il vettore aereo rimane tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria.  Se in questo caso notiamo che, nonostante il temporale viene cancellato solo il nostro volo, mentre tutti gli altri voli vengono comunque operati, seppur in ritardo, possiamo dedurre che la cancellazione sarebbe potuta evitarsi anche per il nostro volo e, conseguentemente, non essendo eccezionale la circostanza meteorologica manteniamo il diritto alla compensazione pecuniaria. In questo caso, pertanto, se i vettori aerei low cost, come Ryanair od Easyjet o WizzAir rispondono ai nostri reclami affermando l’esistenza di una circostanza meteorologica avversa già possiamo sapere se l’evento meteorologico ha veramente portata straordinaria o, se invece, come spesso accade, ha portata ordinaria ed il vettore non è esonerato da responsabilità.

Per quanto attiene allo sciopero del personale navigante nel settore del trasporto aereo o lo sciopero dei controllori di volo, ad esempio, quale altra circostanza eccezionale annoverata nel 14 considerando del Regolamento UE n° 261 del 2004 e spesso eccepita dai vettori aerei in risposta ai reclami dei passeggeri aerei, la Corte di Giustizia Europea ha sancito con la sentenza C-195/17de 17 aprile 2018, che lo sciopero non necessariamente esonera dall’obbligo di corrispondere la compensazione, ma occorre valutare caso per caso, se l’evento afferisca realmente all’ordinario esercizio dell’attività della compagnia e se rientri davvero nel suo stato di controllo. Secondo la Corte di Giustizia, pertanto, il giudice dovrà valutare ciascuna fattispecie andando a verificare se la circostanza addotta dello sciopero possa ritenersi o meno eccezionale, ossia se sfugga o meno dal controllo da parte del vettore aereo.

Può, infatti, accadere che lo sciopero seppur indetto e programmato non ha trovato poi concreta adesione da parte del personale navigante e che la maggior parte dei voli sono pertanto stati operati, anziché essere stati cancellati o ritardati. Conseguentemente se il nostro volo rientra solo nel 10% dei voli cancellati o ritardati significa che il vettore avrebbe potuto evitare la cancellazione o il ritardo oltre le tre ore, come effettivamente evitata per tutti gli altri voli nella medesima giornata. Ed in tal senso stante l’evitabilità della cancellazione se ne deduce la non eccezionalità dello sciopero con la conseguenza che la compagnia aerea rimane tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria.

Ed ancora.

Spesso il nostro volo ricade nella fascia dei voli garantiti che per espressa previsione dell’ENAV, Ente Nazionale Aviazione Civile, nei casi in cui lo sciopero nel trasporto aereo è di 24 ore si intendono garantiti tutti i voli in partenza dagli aeroporti dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21. Pertanto se la partenza programmata del nostro volo ricade in queste fasce orarie, la cancellazione del volo non soltanto sarebbe potuta evitarsi ma avrebbe dovuto in concreto essere evitata essendo il volo aereo garantito con la conseguenza che lo sciopero nel settore aereo, in relazione al nostro volo, non può dirsi eccezionale e manteniamo il diritto alla compensazione pecuniaria.


Può accadere inoltre che il vettore aereo risponda al reclamo del passeggero asserendo delle restrizioni del traffico aereo. In questo caso una restrizione si ritiene sia una circostanza generica perché spesso viene disposta solo a causa di un’altra motivazione che è alla base che è la vera circostanza eccezionale. Nessuna autorità aeroportuale impone una restrizione o limitazione del traffico aereo se non a fronte di un’altra causa che però viene sottaciuta dai vettori aerei nell’email di riposta ai reclami dei passeggeri aerei. Pertanto si ritiene che la restrizione del traffico aereo, di per se, se non collegata ad un’altra circostanza eccezionale, non può giustificare la cancellazione o il ritardo di un volo aereo ed in tali casi il vettore rimane tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria.


Alcuni vettori low cost, infine, come Ryanair o Easyjet cercano di tenersi indenni dal pagamento della compensazione pecuniaria asserendo che il personale navigante ha superato il monte orario lavorativo giornaliero, ossia il superamento da parte dell’equipaggio del numero massimo di ore lavorative che sono permesse in un dato giorno, e ritengono che quindi il volo sarebbe dovuto essere necessariamente cancellato o ritardato al giorno successivo.  Anche in questo caso la circostanza non si ritiene eccezionale perché la compagnia aerea può fornire un equipaggio sostitutivo di quello che deve andare a riposo.


Come richiedere la compensazione


Se ritieni di avere diritto alla compensazione pecuniaria nonostante la circostanza eccezionale, è consigliabile contattare il vettore aereo e presentare la tua richiesta o reclamo. Se il vettore aereo rifiuta di pagare la compensazione pecuniaria ed il rimborso, asserendo l’esistenza di una circostanza eccezionale puoi considerare di rivolgerti a noi legali di VoloSicuroCom per ricevere una consulenza o assistenza legale specializzata e per capire se la circostanza addotta dalla compagnia aerea era veramente eccezionale o, al contrario, non giustificava la cancellazione del volo o il ritardo aereo oltre le tre ore e quindi in tal ultimo caso per assicurarti il diritto alla compensazione pecuniaria ed al rimborso del volo cancellato.

Conclusioni

Anche se le circostanze eccezionali possono esonerare il vettore aereo dal pagare la compensazione pecuniaria per ritardi, o cancellazioni, è importante conoscere i propri diritti e sapere quando e come richiedere la compensazione pecuniaria a cui potresti aver diritto anche se il vettore aereo rifiuta di pagarla spontaneamente.

Per ricevere assistenza inviaci un’email ad aereo@volosicuro.com


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