Compensazione pecuniaria per cancellazioni voli aerei: quando ne hai diritto nonostante la circostanza eccezionale
In caso di ritardi, cancellazioni durante il tuo viaggio in aereo, potresti
essere interessato a sapere se hai diritto alla compensazione pecuniaria, anche in presenza di circostanze
eccezionali. Scopri cosa devi fare e quali sono i tuoi diritti secondo il
Regolamento (UE) n. 261/2004 dell'Unione Europea.
Circostanze eccezionali e diritti dei passeggeri
Le circostanze eccezionali, come condizioni meteorologiche avverse, scioperi del personale navigante o dei
controllori di volo o restrizioni
operative dell'aeroporto, possono
esonerare il vettore aereo dal pagare la compensazione pecuniaria prevista
per i ritardi aerei o cancellazione dei voli. Tuttavia, ci sono situazioni in
cui i passeggeri potrebbero ancora avere diritto a tale compensazione, nonostante la compagnia aerea abbia
risposto al tuo reclamo ritenendo la sussistenza di una delle circostanze
eccezionali e, pertanto, negando il tuo diritto alla compensazione
pecuniaria.
Quando hai ancora diritto alla compensazione pecuniaria?
Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, se il ritardo o la cancellazione del volo è causato da circostanze che avrebbero potuto essere evitate con misure ragionevoli da parte del vettore aereo, i passeggeri possono ancora richiedere la compensazione pecuniaria. Ad esempio, se un'adeguata manutenzione dell'aeromobile avrebbe potuto prevenire il ritardo causato da un problema tecnico, i passeggeri hanno diritto alla compensazione.
Se ad esempio, nonostante la
sussistenza di una circostanza meteorologica avversa, come pioggia, nebbia, vento o temporale, la cancellazione del
volo sarebbe potuta evitarsi da parte della compagnia aerea con l’adozione di
tutte le misure del caso, tale
evitabilità rende “non eccezionale” la circostanza meteorologica degradandola
ad evento di portata ordinaria (non eccezionale) ed in questo caso il
vettore aereo rimane tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria. Se in questo caso notiamo che, nonostante il
temporale viene cancellato solo il nostro volo, mentre tutti gli altri voli vengono comunque operati, seppur in
ritardo, possiamo dedurre che la cancellazione sarebbe potuta evitarsi anche
per il nostro volo e, conseguentemente, non essendo eccezionale la circostanza
meteorologica manteniamo il diritto alla compensazione pecuniaria. In questo
caso, pertanto, se i vettori aerei low cost, come Ryanair od Easyjet o WizzAir
rispondono ai nostri reclami affermando l’esistenza di una circostanza
meteorologica avversa già possiamo sapere se l’evento meteorologico ha
veramente portata straordinaria o, se invece, come spesso accade, ha portata
ordinaria ed il vettore non è esonerato da responsabilità.
Per quanto attiene allo sciopero del personale navigante nel settore del trasporto aereo o lo sciopero dei
controllori di volo, ad esempio, quale altra circostanza eccezionale
annoverata nel 14 considerando del Regolamento UE n° 261 del 2004 e spesso
eccepita dai vettori aerei in risposta ai reclami dei passeggeri aerei, la Corte di Giustizia Europea ha sancito con la sentenza C-195/17de 17 aprile 2018, che lo sciopero non
necessariamente esonera dall’obbligo di corrispondere la compensazione, ma occorre valutare caso per caso, se
l’evento afferisca realmente all’ordinario esercizio dell’attività della
compagnia e se rientri davvero nel suo stato di controllo. Secondo la Corte di
Giustizia, pertanto, il giudice dovrà
valutare ciascuna fattispecie andando a verificare se la circostanza addotta
dello sciopero possa ritenersi o meno eccezionale, ossia se sfugga o meno dal
controllo da parte del vettore aereo.
Può, infatti, accadere che lo sciopero seppur indetto e programmato non ha trovato poi concreta adesione
da parte del personale navigante e che la maggior parte dei voli sono pertanto stati
operati, anziché essere stati cancellati o ritardati. Conseguentemente se il
nostro volo rientra solo nel 10% dei voli cancellati o ritardati significa che
il vettore avrebbe potuto evitare la
cancellazione o il ritardo oltre le tre ore, come effettivamente evitata per
tutti gli altri voli nella medesima giornata. Ed in tal senso stante l’evitabilità della cancellazione se
ne deduce la non eccezionalità dello sciopero con la conseguenza che la
compagnia aerea rimane tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria.
Ed ancora.
Spesso il nostro volo ricade nella fascia dei voli garantiti che per espressa previsione dell’ENAV, Ente Nazionale Aviazione Civile, nei casi in cui lo sciopero nel trasporto aereo è di 24 ore si intendono garantiti tutti i voli in partenza dagli aeroporti dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21. Pertanto se la partenza programmata del nostro volo ricade in queste fasce orarie, la cancellazione del volo non soltanto sarebbe potuta evitarsi ma avrebbe dovuto in concreto essere evitata essendo il volo aereo garantito con la conseguenza che lo sciopero nel settore aereo, in relazione al nostro volo, non può dirsi eccezionale e manteniamo il diritto alla compensazione pecuniaria.
Può accadere inoltre che il vettore aereo risponda al reclamo del
passeggero asserendo delle restrizioni
del traffico aereo. In questo caso una restrizione si ritiene sia una
circostanza generica perché spesso
viene disposta solo a causa di un’altra motivazione che è alla base che è la
vera circostanza eccezionale. Nessuna autorità
aeroportuale impone una restrizione o limitazione del traffico aereo se non a
fronte di un’altra causa che però viene sottaciuta dai vettori aerei nell’email
di riposta ai reclami dei passeggeri aerei. Pertanto si ritiene che la
restrizione del traffico aereo, di per se, se non collegata ad un’altra
circostanza eccezionale, non può giustificare la cancellazione o il ritardo di
un volo aereo ed in tali casi il vettore rimane tenuto al pagamento della
compensazione pecuniaria.
Alcuni vettori low cost,
infine, come Ryanair o Easyjet cercano di tenersi indenni dal pagamento della
compensazione pecuniaria asserendo che il personale
navigante ha superato il monte orario lavorativo giornaliero, ossia il
superamento da parte dell’equipaggio del numero massimo di ore lavorative che sono
permesse in un dato giorno, e ritengono che quindi il volo sarebbe dovuto
essere necessariamente cancellato o ritardato al giorno successivo. Anche in
questo caso la circostanza non si ritiene eccezionale perché la compagnia aerea
può fornire un equipaggio sostitutivo di quello che deve andare a riposo.
Come richiedere la compensazione
Se ritieni di avere diritto alla
compensazione pecuniaria nonostante la circostanza eccezionale, è consigliabile
contattare il vettore aereo e presentare la tua richiesta o reclamo. Se il vettore aereo rifiuta di pagare la
compensazione pecuniaria ed il rimborso, asserendo l’esistenza di una
circostanza eccezionale puoi considerare di rivolgerti a noi legali di VoloSicuroCom
per ricevere una consulenza o assistenza legale specializzata e per capire
se la circostanza addotta dalla compagnia aerea
era veramente eccezionale o, al contrario, non giustificava la cancellazione del volo o il ritardo aereo oltre
le tre ore e quindi in tal ultimo caso per assicurarti il diritto alla
compensazione pecuniaria ed al rimborso del volo cancellato.
Conclusioni
Anche se le circostanze
eccezionali possono esonerare il vettore aereo dal pagare la compensazione
pecuniaria per ritardi, o cancellazioni, è importante conoscere i propri
diritti e sapere quando e come richiedere la compensazione pecuniaria a cui potresti
aver diritto anche se il vettore aereo
rifiuta di pagarla spontaneamente.
Per ricevere assistenza inviaci
un’email ad aereo@volosicuro.com