Danni da vacanza rovinata
Il pacchetto turistico "tutto compreso", disciplinato dall 'art. 33 del Codice del Turismo (D. Lgs 79 del 2011), ha ad oggetto viaggi o vacanze che prevedono la combinazione o l'assemblaggio di almeno due elementi tra: trasporto, alloggio, ed altri servizi turistici come accompagnatore, guida turistica, visite guidate, escursioni etc..
L'organizzatore di viaggi (o tour operator), pertanto, assembla e combina tutti questi elementi e li vende poi in pacchetto "tutto compreso" al viaggiatore turista per il tramite dell' intermediatore che spesso è l'agenzia di viaggi.
Accade sovente che i prestatori dei servizi come ad esempio la compagnia aerea, l'albergatore o la guida turistica siano inadempienti o adempiano in modo inesatto rispetto agli standard qualitativi prospettati al viaggiatore turista in sede di stipula del contratto di viaggio.
In tal caso il viaggiatore può avere diritto al danno da vacanza rovinata come legislativamente disciplinato dall'art. 47 del codice del turismo: "Nel caso ...... di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, ...... il turista puo' chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilita' dell'occasione perduta".
Può succedere, infatti, che il turista viaggiatore venga frustrato nella finalità rigenerativa della vacanza a causa di disservizi inerenti alla sistemazione (albergo o villaggio), al traposrto aereo o ai servizi inerenti alla ristorazione od agli impianti sprotivi. Può verificarsi che vengano fornite al turista in sede di prenotazione delle informazioni false, omesse od imprecise riguardo alla struttura turistica od al luogo di vacanza. Può accadere che nel luogo di vacanza vi siano dei lavori di ristrutturazione in corso, o che si trovi mancanza di pulizia, mancanza di professionalità del personale etc..
In tutti i casi suddetti si configura, oltre ai danni patrimoniali, il danno da vacanza rovinata, previsto dal codice del turismo e dalla recente giurisprudenza (vedasi Cass. Sez. III 11 dicembre 2012 n° 22619) ed è previsto che il tour operator sia il diretto responsabile al risarcimento dei danni subiti dal viaggiatore turista, compreso il danno da vacanza rovinata, salvo poi la possibilità di rivalersi nei confronti dei singoli prestatori dei servizi (es. compagnia aerea, albergo etc).
Il turista viaggiatore, pertanto, che abbia stipulato un contratto di viaggio "tutto compreso", in caso di inadempimento da parte di uno o più prestatori di servizi (es. ritardo del volo aereo o incidente con il bus dovuto a negligenza dell'autista) ha il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, compreso il danno da vacanza rovinata, nei confronti del tour operator od organizzatore di viaggi.
Si consiglia, pertanto, in caso di danni da vacanza rovinata causati dalla compagnia aerea, (per la cancellazione o il ritardo del volo aereo o la mancata o ritardata consegna del bagaglio aereo), o dall'albergatore (per l'hotel non pulito o diverso da quello prospettato dal catalogo in agenzia), di agire per il risarcimento dei danni sia contro la compagnia aerea o l'albergatore che anche nei confronti dell'organizzatore di viaggi o tour operator.
Quest' ultimo, infatti, soprattutto se la compagnia aerea o l'hotel hanno sede legale all'estero, con maggiori difficoltà per il viaggiatore di recuperare il suo credito, è tenuto in via diretta ed immediata e solidale al risarcimento del danno da vacanza rovinata, salvo poi l'onere di rivalersi nei confronti degli altri operatori turistici.