Diritto al rimborso del biglietto ferroviario anche in caso di forza maggiore

Commento a sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-509/2011 del 26 settembre 2013. Se il treno è in ritardo vi è diritto al rimborso del biglietto anche in caso di forza maggiore.


I viaggiatori hanno diritto al rimborso parziale del prezzo del biglietto del treno in caso di ritardo significativo, anche se il ritardo è dovuto a cause di "forza maggiore" come il maltempo o le agitazioni sindacali.
A sancirlo è una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (sent. n. 509/11 del 26.09.2013) secondo cui la società ferroviaria non può sottrarsi all'obbligo di rimborso del biglietto invocando le norme del diritto internazionale che la esonerano, in caso di forza maggiore, dal risarcimento del danno causato da un ritardo.
La vicenda prende spunto dal contenzioso presentato dalla Corte amministrativa austriaca ed avente ad oggetto la possibilità che una impresa ferroviaria - derogando al Regolamento comunitario in materia di trasporto ferroviario (Reg. Ce n. 1371/2007) - possa inserire nelle proprie condizioni generali di contratto una clausola che la esoneri dall'obbligo d'indennizzo per il prezzo del biglietto qualora il ritardo sia dovuto ad un caso di forza maggiore.


Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea siamo in presenza di forza maggiore allorquando vi sono "circostanze esterne all'esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare".
Orbene, la Corte ha innanzi tutto sciolto l'apparente contraddittorietà tra le c.d. regole uniformi - concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (ratificate con il protocollo di Vilnius del 1999) - che esonerano il trasportatore dall'obbligo di risarcimento in caso di forza maggiore ed il regolamento Comunitario sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (Reg. 1371/2007), rammentando che le prime riguardano esclusivamente il diritto dei viaggiatori al risarcimento del danno conseguente al ritardo o alla soppressione di un treno. Al contrario, l'indennizzo previsto dal Regolamento Ce, calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha una finalità del tutto diversa, ossia quella di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto. Tale rimborso (che è sempre parziale) varia a seconda del ritardo: è pari al 25% del costo del biglietto per ritardi da 60 a 119 minuti mentre corrisponderà al 50% se il ritardo superi i 120 minuti (art. 17 Reg.).
Peraltro, poiché i due regimi di responsabilità sono completamente diversi (rimborso nel caso del Reg. 1371/07 e risarcimento del danno secondo le regole uniformi), in aggiunta all'indennizzo forfettario (dovuto solo in caso di ritardo del treno), il viaggiatore potrà proporre autonome azioni di risarcimento danni a condizione di aver subito un danno effettivo.
I Giudici europei respingono, poi, l'applicazione analogica delle regole relative alla forza maggiore contenute nelle disposizioni sui diritti dei passeggeri che utilizzano altri mezzi di trasporto, quali aereo, nave e autobus. Poiché, infatti, le diverse modalità di trasporto non sono intercambiabili quanto alle loro condizioni di utilizzo, la situazione delle imprese che operano nei diversi settori del trasporto non può essere paragonata.
Fatte tali debite precisazioni la Corte lussemburghese conclude che le cause di esonero della responsabilità del trasportatore previste dalle regole uniformi non sono applicabili nell'ambito del sistema d'indennizzo stabilito dal regolamento: "L'articolo 17 del regolamento n. 1371/2007 dev'essere interpretato nel senso che un'impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall'obbligo d'indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore o a una delle cause elencate all'articolo 32, paragrafo 2, delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999".

Dopo questa sentenza della Corte di Giustizia Europea, tutte le società di trasporto ferroviario dovranno, dunque, rivedere le proprie condizioni generali di contratto ed adeguarsi a quanto stabilito.

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