E’ illegittimo il negato imbarco aereo con la ricevuta rilasciata in attesa della carta di identità elettronica

Questa estate molti passeggeri aerei si sono rivolti al nostro staff perché si sono visti negare l’imbarco a bordo degli aerei poiché, nell’attesa di ricevere la carta di identità elettronica, si sono presentati al banco del check-in con la ricevuta che viene rilasciata dal Comune competente.

Sebbene siano sorti dubbi sulla validità della ricevuta rilasciata in attesa della consegna della carta di identità elettronica, questi sono stati fugati da una circolare del Ministero dell’Interno n° 9 del 2019.

La circolare suddetta stabilisce che la ricevuta che viene data dal comune in attesa della carta di identità elettronica equivale come documento di riconoscimento ed è pertanto utilizzabile per tutti i casi in cui si necessità di una carta di identità, perfino per la partecipazione a concorsi.

Le compagnie aeree che hanno negato l’imbarco ai passeggeri con questa ricevuta pertanto hanno assunto una condotta illegittima e conseguentemente sono tenute a risarcire i passeggeri aerei.

In caso di negato imbarco aereo il reg. Ce n° 261 del 2004 prevede il pagamento della compensazione pecuniaria a favore del passeggero aereo da euro 250 ad euro a 600 euro. Oltre alla compensazione pecuniaria il passeggero, che si vede negato un imbarco, spesso acquista a sue spese un altro volo e quindi ha diritto anche al risarcimento ed al rimborso di tutte le spese documentate.

per una consulenza gratutita inviate una email ad aereo@volosicuro.com o contattate il 3398165091

23 agosto 2019

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