Furto del contenuto del bagaglio aereo e sua manomissione

Commento a sentenza del Giudice di Pace di Roma n° 16788 del 3 luglio 2014

Accade spesso che, al ritiro del bagaglio aereo, il passeggero trovi il bagaglio manomesso e mancante di parte del suo contenuto.

Il Giudice di Pace di Roma, nella persona della dottoressa Febbi, si è recentemente pronunciato sulla fattispecie del furto di oggetti contenuti nel bagaglio aereo con sentenza n° 16788 del 2014 del  3 luglio 2014.

La compagnia aerea Vueling, è stata condannata a pagare all’attrice il risarcimento di € 1.000,00 a titolo di danni per il danneggiamento (manomissione) ed il furto dei beni contenuti nel bagaglio aereo oltre alle spese legali; 

La pronuncia suddetta si mostra significativa per due ordini di argomentazioni:

In primo luogo la difesa compagnia aerea Vueling ha eccepito che la responsabilità del furto dei beni nella valigia fosse riconducibile della società di handling aeroportuale che provvede al carico ed allo scarico dei bagagli in aeroporto.

Il giudice ha, invece, ritenuto, come sostenuto dai legali di VoloSicuro.com, che il responsabile del furto è il vettore aereo poiché allo stesso, dal momento del check-in e fino al ritiro del bagaglio all’aeroporto di destinazione, sono affidati in custodia i bagagli ed i beni ivi contenuti e poiché con il vettore aereo, e non con la società di handling,  il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto del bagaglio aereo.

In secondo luogo il giudice ha ritenuto che per dimostrare il valore dei beni sottratti nel bagaglio aereo si può ricorrere, quando questi sono usati, alla valutazione equitativa mentre, quando questi beni sono nuovi, poiché ad esempio comprati nel luogo di vacanza, il valore degli stessi può essere dimostrato dagli scontrini che si invita pertanto a conservare fino a che non si ritira il bagaglio e si verifica il suo contenuto. 

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