Rimborso e Risarcimento per Ritardo Aereo e Cancellazione Volo

Si ha diritto al rimborso ed al risarcimento in caso di cancellazione del volo per sciopero?

La risposta più ovvia ed immediata sarebbe no.

Lo sciopero, come le condizioni atmosferiche avverse, ai sensi del Regolamento Comunitario n° 261 del 2004, sono considerate come cause eccezionali ed, in quanto tali, esonererebbero la compagnia aerea da qualsiasi responsabilità e quindi dal pagamento della compensazione pecuniaria.

In caso di cancellazione del volo aereo dovuto a sciopero, l’unico diritto del passeggero aereo sarebbe quello del rimborso del biglietto aereo ed al risarcimento per le spese per albergo, pasti, e bevande e/o di un volo alternativo. Il passeggero, da una lettura letterale e superficiale del Regolamento, non avrebbe, invece, diritto alla compensazione pecuniaria. 

Nella giurisprudenza dei Giudici di Pace italiani  si è però aperto uno spiraglio a tutela dei diritti dei passeggeri: le compagnie aeree, infatti, rimangono tenute al pagamento della compensazione anche in caso di sciopero qualora a scioperare sia il loro personale o, in caso a scioperare siano soggetti terzi, come i controllori di volo o il personale dell'aeroporto, se la cancellazione sarebbe comunque potuta evitarsi nonostante lo sciopero.

Oltre agli obblighi comunque dovuti ai passeggeri aerei come il rimborso del volo cancellato o il risarcimento di tutte le spese sostenute, a prescindere dall'esistenza di uno sciopero o meno, nel caso di sciopero e conseguente cancellazione del volo aereo, la compagnia può essere tenuta anche al pagamento della compensazione pecuniaria.

La responsabilità vettoriale è poi tanto maggiore quanto negligente e tardiva è l'assistenza del vettore postuma alla cancellazione. il vettore aereo, infatti, in caso di cancellazione del volo deve fornire al passeggero un volo alternativo tempestivo il prima possibile mentre se lo offre dopo due o tre giorni ciò crea gravi disagi ai passeggeri aerei.

Il lasso di tempo suddetto è da ritenersi irragionevole: infatti, in caso di volo cancellato (senza sciopero) le compagnie aeree dovrebbero fornire, a seconda della distanza, un volo alternativo entro due, tre o quattro ore. Tale principio si ritiene applicabile, in via analogica, anche al casistica della cancellazione del volo aereo per sciopero.

I legali di VoloSicuro ritengono che, in caso di cancellazione del volo aereo per sciopero, le compagnie aeree debbano fornire un volo alternativo entro, due, tre o quattro ore, a seconda della distanza della tratta aerea, dal momento della cessazione dello sciopero stesso.

Conseguentemente se lo sciopero dura solo poche ore ed il volo alternativo a quello cancellato viene offerto dopo tre giorni si ritiene, essendo un'attesa irragionevole, che il passeggero abbia diritto anche alla compensazione pecuniaria dato che la compagnia aerea, nonostante lo sciopero sia cessato, non ha garantito ai passeggeri un trasporto alternativo tempestivo creando loro estremi disagi e perdite di tempo.

se ti hanno cancellato il volo per sciopero scrivici un'email all'indirizzo sotto riportato.


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