Ho diritto al risarcimento in caso di cancellazione del volo aereo per sciopero?

La risposta più ovvia ed immediata sarebbe no.

Lo sciopero, come le condizioni atmosferiche avverse, ai sensi del Regolamento Comunitario n° 261 del 2004, sono considerate come cause eccezionali ed, in quanto tali, esonerebbero la compagnia aerea da qualsiasi responsabilità e quindi dal pagamento della compensazione pecuniaria.

In caso di cancellazione del volo aereo dovuto a sciopero, l’unico diritto del passeggero aereo sarebbe quello del rimborso del biglietto, hotel, pasti, e bevande e/o di un volo alternativo. Il passeggero, da una lettura letterale e superficiale del Regolamento, non avrebbe pertanto diritto alla compensazione pecuniaria. 

Nella giurisprudenza dei Giudici di Pace italiani (giudice di pace di Bari agosto 2014) si è però aperto uno spiraglio a tutela dei diritti dei passeggeri: le compagnie aeree, in caso di sciopero e conseguente cancellazione del volo aereo, sono infatti solite offrire ai passeggeri dei voli dopo due o tre giorni con gravi ripercussioni.

Il lasso di tempo suddetto è da ritenersi irragionevole: infatti, in caso di volo cancellato (senza sciopero) le compagnie aeree dovrebbero fornire, a seconda della distanza, un volo alternativo entro due, tre o quattro ore. Tale principio si ritiene applicabile, in via analogica, anche al casistica della cancellazione del volo aereo per sciopero.

I legali di Volosicuro.com ritengono che, in caso di cancellazione del volo aereo per sciopero, le compagnie aeree debbano fornire un volo alternativo entro, due, tre o quattro ore, a seconda della distanza della tratta aerea, dal momento della cessazione dello sciopero stesso.

Conseguentemente se lo sciopero dura solo poche ore ed il volo alternativo a quello cancellato viene offerto dopo tre giorni si ritiene, essendo un'attesa irragionevole, che il passeggero abbia diritto anche alla compensazione pecuniaria.

Staff Volosicuro.com

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