Se il ritardo del volo aereo è dovuto a motivi tecnici il vettore rimane tenuto al risarcimento
Commento
a sentenza del Giudice di Pace di Roma n° 13797 del 16 giugno 2014
Il Giudice di Pace di Roma, nella persona della dottoressa Paola Corso, si
è recentemente pronunciato sulla fattispecie del ritardo del volo aereo con
sentenza n° 13797 del 2014 del 16 giugno 2014.
La compagnia aerea Alitalia, in solido con la K.L.M. (compagnia aerea
olandese), è stata condannata a pagare al passeggero aereo il risarcimento
(compensazione pecuniaria) a causa del ritardo del volo aereo oltre le tre ore.
La pronuncia suddetta si mostra significativa per due ordini di
argomentazioni:
In primo luogo la compagnia aerea Alitalia, quale vettore operativo, si era
giustificata adducendo che il ritardo sarebbe stato causato dall’urto
dell’aeromobile con la scaletta passeggeri della società aeroportuale. Tale
urto avrebbe causato la rottura dell’equilibratore dell’aereo con conseguente
impossibilità dello stesso di decollare in orario.
Il giudice ha però recepito le argomentazioni dei legali di VoloSicuro
secondo cui i motivi tecnici non scusano la compagnia aerea. I motivi tecnici o
il guasto dell'aeromobile, infatti, rientrano nell’ordinarieta’ e non
possono considerarsi circostanze eccezionali: nel caso di specie il giudice ha
aggiunto che l’aereo sarebbe potuto essere sostituito da un volo alternativo
poiché, trovandoci nell’aeroporto di Amsterdam, senz’altro vi sarebbero stati
altri aeromobili della K.L.M. (quale compagnia aerea olandese) che sarebbero
potuti essere utilizzati in sostituzione di quello incidentato. La
compagnie aeree convenute non hanno pertanto dimostrato di aver fatto tutto il
possibile per evitare il ritardo e, pertanto, sono state condannate al
risarcimento.
La seconda questione importante trattata è quella della condanna solidale
ossia per l’intero ammontare di ben due compagnie aeree, sia l’Alitalia ora Ita
Airways che la K.L.M.. Qualora, infatti, vi sia un vettore contrattuale diverso
da quello operativo, entrambi sono responsabili dei disagi causati al
passeggero ed entrambi rispondono del risarcimento causato allo stesso.
se hai subito un ritardo del volo a causa di motivi tecnici o ad un guasto
o non funzionamento dell'aeromobile sappi che hai diritto al risarcimento ed al
rimborso. chiedici una consulenza tramite email all'indirizzo sotto riportato.