I motivi tecnici a giustificazione del ritardo del volo aereo

Commento a sentenza del Giudice di Pace di Roma n° 13797 del 16 giugno 2014

Il Giudice di Pace di Roma, nella persona della dottoressa Paola Corso, si è recentemente pronunciato sulla fattispecie del ritardo del volo aereo con sentenza n° 13797 del 2014 del  16 giugno 2014.

La compagnia aerea Alitalia, in solido con la K.L.M. (compagnia aerea olandese), è stata condannata a pagare all’attore il risarcimento (compensazione pecuniaria) a causa del ritardo del volo aereo oltre le tre ore.

La pronuncia suddetta si mostra significativa per due ordini di argomentazioni:

In primo luogo la compagnia aerea Alitalia, quale vettore operativo, si era giustificata adducendo che il ritardo sarebbe stato causato dall’urto dell’aeromobile con la scaletta passeggeri della società aeroportuale. Tale urto avrebbe causato la rottura dell’equilibratore dell’aereo con conseguente impossibilità dello stesso di decollare in orario.      

Il giudice ha però recepito le argomentazioni dei legali di Volosicuro.com secondo cui i motivi tecnici non scusano la compagnia aerea. I motivi tecnici o il guasto dell'aeromobile, infatti, rientrano nell’ordinarieta’  e non possono considerarsi circostanze eccezionali: nel caso di specie il giudice ha aggiunto che l’aereo sarebbe potuto essere sostituito da un volo alternativo poichè, trovandoci nell’aeroporto di Amsterdam, senz’altro vi sarebbero stati altri aeromobili della K.L.M. (quale compagnia aerea olandese) che sarebbero potuti essere utilizzati  in sostituzione di quello incidentato. La compagnie aeree convenute non hanno pertanto dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il ritardo e, pertanto, sono state condannate.

La seconda questione importante trattata è quella della condanna solidale ossia per l’intero ammontare di ben due compagnie aeree, l’Alitalia e la K.L.M.. Qualora vi sia un vettore contrattuale diverso da quello operativo, entrambi sono responsabili dei disagi  causati al passeggero ed entrambi rispondono del risarcimento causato allo stesso.

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