Il ritardo volo aereo e problemi tecnici dovuti a vizi di fabbricazione

Commento a sentenza 17 settembre 2015 causa c-257/14 della Corte di Giustizia Europea

La passeggera di un volo K.L.M. aveva richiesto dinanzi ad un giudice olandese il risarcimento detto “compensazione pecuniaria” a fronte di un ritardo di un volo aereo internazionale di 29 ore da Quito (Ecuador) ad Amsterdam.

La compagnia KLM a sua difesa aveva eccepito dei problemi tecnici riconducibili ad un vizio occulto di fabbricazione di pezzi dell’aeromobile ed in quanto tali imprevedibili e non suscettibili di essere risolti con la normale ed ordinaria manutenzione dell’aeromobile.

La sentenza è innovativa ed allarga l’ambito della casistica a favore del consumatore e passeggero aereo. Vediamo perché.

La Corte di Giustizia Europea, da circa sette anni, con sentenza del 22.12.2008 relativa alla causa C-549/07 F. Wallentin- Hermann c/ Alitalia aveva, infatti, già affermato che i problemi tecnici non potevano costituire una circostanza eccezionale e non esoneravano il vettore aereo da responsabilità. Poiché suscettibili di essere risolti dal vettore aereo tempestivamente in sede di monitoraggio ordinario degli aeromobili. Tale sentenza però eccepiva la circostanza del vizio tecnico “occulto” o di fabbricazione poiché, in quanto tale, sfuggirebbe all’effettivo controllo della compagnia aerea. Quest’ultima in caso di vizio di fabbricazione, fino ad oggi, non era esonerata dal pagamento della compensazione pecuniaria al passeggero aereo.

La sentenza del 2008 viene però ora superata da questa del 2015 ed impone alla compagnia aerea il pagamento della compensazione pecuniaria o risarcimento anche in caso in cui il guasto tecnico sia derivante da un vizio di fabbricazione di pezzi dell’aeromobile e anche qualora il vizio non sia emerso nei controlli di routine a cui sono sottoposti gli aeromobili.

Un vizio di tal genere, afferma la Corte, pur se inaspettato e non emerso nei controlli ordinari, non può configurare una circostanza eccezionale perché sarebbe dovuto emergere in fase di tali controlli e non in concomitanza della partenza del volo.

In altri termini non si può ripercuotere sui passeggeri aerei la mancata rilevazione di un vizio, pur se di fabbricazione, quando la compagnia aerea ha la possibilità, una volta pagata la compensazione al passeggero, di rivalersi, in regresso, nei confronti del costruttore che ha fornito aeromobili “viziati” ex art. 13 Rec. Ge n° 261 del 2004.

Anche se un vizio di fabbricazione provoca, pertanto, il ritardo del volo aereo o la cancellazione del volo rimane fermo il diritto del passeggero aereo alla compensazione pecuniaria.

18 settembre 2015

Staff Volosicuro.com Avv. Michele Mirante

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