Il turista gravemente malato che rinuncia al pacchetto turistico tutto compreso ha diritto alla restituzione del prezzo pagato
La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza n. 18047/18 del 10 luglio 2018 ha affermato che il turista che, a causa di una grave e improvvisa malattia, aveva dovuto rinunciare al pacchetto turistico “all inclusive” ha diritto allla restituzione del prezzo pagato per il pacchetto turistico sia per se medesimo che per gli altri viaggiatori i cui nominativi erano inclusi nel contratto di viaggio.
In base agli artt. 1463 c.c. (Impossibilità totale) c.c., 1256 c.c. (Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea) e 1345 c.c. (Motivo illecito), infatti, la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, divenuta inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti (motivi di salute di uno dei partecipanti al viaggio), rileva come causa in concreto, ossia quale scopo pratico del contratto.
La finalità turistica quale causa concreta del contratto di acquisto di pacchetto turistico assurge a un valore determinante nell’economia del negozio e, pertanto, assurgendo a presupposto causale, comune alle parti o, se riferibile ad una sola di esse, comunque conoscibile dall’altra, se viene meno determina la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c..
Ne consegue che la parte impedita al viaggio per motivi di salute o per una grave malattia ed anche tutti gli altri contraenti hanno diritto, per l'effetto della impossibilità sopravvenuta, a vedersi restituire il prezzo pagato per il viaggio.
La corte inoltre precisa che si ha diritto alla restituzione anche se l'impedimento non deriva da un terzo ma dallo stesso contraente, come quando un viaggiatore si ammala nel procinto di partire. sostengono gli ermellini che infatti deve escludersi che l’impossibilità sopravvenuta debba essere necessariamente ricollegata al fatto di un terzo, in quanto «la non imputabilità al debitore (art. 1256 c.c.) non restringe il campo delle ipotesi ma, per quanto sopra argomentato, consente di allargare l’applicazione della norma a tutti i casi, meritevoli di tutela, in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto.
Medesima tutela si ha per il passeggero aereo che, in case al codice della navigazione italiano, se impossibilitato ad imbarcarsi sul volo aereo, per qualsiasi causa al medesimo non imputabile (es. perchè malato o perchè subisce un infortunio), ha diritto al rimborso o restituzione del prezzo pagato per l'acquisto della biglietteria aerea.