In caso di cancellazione del volo.

La cancellazione del volo che è il disagio più frequente in cui incorrono i passeggeri aerei.

Se il volo è cancellato i passeggeri aerei hanno diritto a tre forme di tutela: vediamole insieme.

Hanno diritto al rimborso del volo o, in alternativa, ad un altro volo alternativo a quello cancellato e fino alla destinazione finale;

Hanno diritto a pasti, bevande, albergo, e trasporto dall’aeroporto all’albergo dal momento in cui il volo è stato cancellato fino alla data del volo sostitutivo;

Hanno diritto alla compensazione pecuniaria che è una forma di risarcimento di euro 250 per i voli inferiori ai 1500km, di euro 400 per i voli ricompresi tra i 1500 e 3500km e di euro 600 per i voli superiori ai 3500km.

Il vettore aereo che ha cancellato il volo è obbligato, pertanto, a fornire al passeggero un volo sostitutivo ed a fornirgli hotel, pasti bevande taxi bus fino alla data del volo alternativo.

E se non lo fa? Il passeggero in tal caso può provvedere personalmente conservando tutti gli scontrini, fatture, e ricevute, e richiedere in un secondo momento il rimborso di tutte le spese al vettore aereo.

La compagnia aerea, infine, in caso di cancellazione del volo è tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria da euro 250 e fino ad euro 600.


Questa è dovuta al passeggero a fronte della mera cancellazione del volo ed anche nel caso il cui non abbia sostenuto alcuna spesa. La compensazione pecuniaria è sempre dovuta?

Il regolamento comunitario 261 del 2004 prevede delle eccezioni in cui il vettore è esonerato dal pagarla Se la cancellazione del volo è comunicata con almeno due settimane di anticipo , in tal modo infatti il passeggero può trovare soluzioni alternative e per tempo. In questo caso è dovuto solo il rimborso del biglietto aereo ma non la compensazione.

Se sussiste una causa di forza maggiore detta circostanza eccezionale che ha determinato la cancellazione e che esime il vettore da responsabilità.

Spesso i vettori aerei in risposta ai reclami dei passeggeri, tendono ad eccepire una circostanza eccezionale in modo da evitare il pagamento della compensazione pecuniaria.

Ad esempio affermano che non è dovuta perché la cancellazione è dovuta ad un guasto all’aeromobile, a motivi tecnici, a circostanze meteorologiche avverse come temporali, pioggia, nebbia o a un fulmine che avrebbe colpito l’aeromobile o sostengono lo sciopero dei controllori di volo.

Occorre, pertanto, in tal caso verificare se si ha effettivamente diritto alla compensazione pecuniaria ed in tal caso è consigliato richiedere l’assistenza dei legali di Volosicuro perché seppure il vettore eccepisce una causa di forza maggiore occorre verificare se sia sussistente e se sia eccezionale.

Facciamo degli esempi:

1) in caso di guasto tecnico la giurisprudenza comunitaria ha affermato che non è una circostanza eccezionale perché evitabile e quindi il vettore rimane tenuto al pagamento della compensazione;

2) in caso di circostanza meteorologica avversa deve trattarsi, affinché il vettore sia esente da responsabilità, di evento atmosferico estremo come uragani, tempeste, eruzioni vulcaniche mentre il semplice temporale o la semplice nebbia o pioggia sono fattori prevedibili, ordinari ed evitabili ed in tali casi rimane l’obbligo del vettore di compensare il passeggero.

3) neppure la mera indizione dello sciopero del personale navigante scusa il vettore qualora lo sciopero anziché eccezionale ed imprevedibile, es. sciopero selvaggio, sia indetto con settimane o mesi di anticipo. Potendo in tal caso il vettore evitare la cancellazione all’ultimo momento.

Concludendo se il tuo volo è cancellato hai diritto alla compensazione pecuniaria, al rimborso del biglietto aereo ed al rimborso di tutte le spese sostenute per volo alternativo, hotel, pasti, bus taxi etc.

Per assistenza invia un email ad aereo@volosicuro.com o contattaci via whatsapp al 3398165091

Grazie saluti staff volosicuro.com 

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