In caso di impedimento del passeggero alla partenza si ha diritto al rimborso del volo
Può succedere che in concomitanza di un volo aereo si abbia una malattia,
un piccolo incidente o che si perda il volo perché semplicemente c’è un
traffico intenso sull’autostrada che conduce in aeroporto. In tutti questi casi
in cui il passeggero aereo non può partire per colpa a lui non imputabile
questo ha diritto al rimborso del prezzo pagato per il biglietto aereo da lui e
da tutti i suoi familiari o amici inseriti nella medesima prenotazione.
Il mancato imbarco sul volo non deve dipendere dalla mera volontà del
passeggero di non voler partire ma deve essere ricondotto ad una impossibilità
sopravvenuta esterna come ad esempio una malattia del passeggero o di un
parente stretto a favore del quale vi è un obbligo di assistenza, un lutto,
etc. che impedisce al passeggero di partire.
Si è in questi casi onerati di dimostrare l’impedimento ad esempio con
certificazione medica meglio se di pronto soccorso, ma può essere sufficiente
anche il certificato del medico di famiglia. l'impedimento a partire può anche
essere dimostrato con articolo di giornale che vi era traffico sull’autostrada
per l’aeroporto a causa di neve, incidente etc.
Se la causa ostativa al viaggio ed al volo è nota già da qualche giorno
prima della partenza è buon senso avvertire subito la compagnia aerea in modo
che possa vendere i posti lasciati liberi ad altri passeggeri in lista
d'attesa.
Il rimborso del biglietto aereo, in questi casi, si ottiene per legge ed a
prescindere se il passeggero aereo abbia stipulato un’assicurazione o meno per
l’annullamento da parte sua del volo. L’assicurazione serve solo se il
passeggero si vuole riservare la facoltà di non partire all’ultimo momento
anche senza avere alcun impedimento: in quest’ultimo caso sarà l’assicurazione
e non la compagnia aera a rimborsarlo.
Ed occorre aggiungere che il diritto al rimborso si ha anche se nelle
condizioni generali di trasporto del vettore aereo vi sia una clausola di non
rimborsabilità. Una siffatta clausola contrattuale di non rimborsabilità
laddove esistente, infatti, è da considerarsi vessatoria e, come tale,
inefficace non potendo derogare alla legge più favorevole al consumatore
passeggero aereo che, in questa casistica, prevede il rimborso.
Il giudice di pace di Bologna con sentenza 507 del 2018 ha riconosciuto il
diritto del passeggero ad essere rimborsato da parte della compagnia Ryanair
del prezzo dei biglietti aerei, essendovi un caso di malattia impeditiva alla
fruizione del volo ed ha ritenuto che il passeggero può rifiutarsi di accettare
un voucher od un buono sconto in questi casi ma può insistere nel richiedere il
rimborso dei biglietti aerei acquistati per lui ed i suoi familiari in moneta.
Per una consulenza gratuita sul tuo diritto al rimborso del volo in caso di
impedimento per malattia o altro inviaci un email all'indirizzo sotto
riportato.