In caso di ritardo del volo proveniente da territorio extra europeo e diritto al risarcimento

La sentenza del Giudice di Pace di Bologna del 23 marzo 2017 che introduce il diritto dei passeggeri aerei, in caso di ritardo aereo o cancellazione volo, ad ottenere un risarcimento parametrato a livello quantitativo alla compensazione pecuniaria è stata recentemente confermata da altra sentenza del giudice di pace di Civitavecchia.

Il Regolamento Ce n° 261 del 2004, che prevede la compensazione pecuniaria, in caso di ritardo aereo o di cancellazione del volo, NON si applica, infatti, ai voli che sono operati da compagnie aeree extra-comunitarie e che partono da territorio extra-ue. In tali casi il passeggero aereo, non applicandosi il regolamento comunitario, non ha diritto alla compensazione pecuniaria dal medesimo prevista e non sarebbe, pertanto, apparentemente tutelato.

Le sentenze suddette, pertanto, vanno a colmare una lacuna normativa andando a risarcire i passeggeri che subiscono un ritardo più di tre ore od una cancellazione anche nei casi in cui il volo è operato da vettore extra-comunitario e parte da fuori del territorio dell’ unione europea.

In tali casi, infatti, seppur non si applica il regolamento, è applicabile comunque la Convenzione di Montreal del 1999 che stabilisce un risarcimento a favore del passeggero in caso di ritardo del volo aereo. Relativamente al quantum da risarcire può farsi applicazione, se non diretta comunque, analogica del regolamento. Il passeggero, pertanto, avrà diritto ad una somma se non a titolo di compensazione pecuniaria, non applicandosi il Regolamento Ce, comunque a titolo di risarcimento in base alla Convenzione di Montreal. Somma ammontante in via parametrica o analogica all’ammontare stabilito dalla compensazione pecuniaria.

Nel caso esaminato dal Giudice di Pace di Bologna il passeggero aveva acquistato un volo operato dalla compagnia extra comunitaria Delta Airlines da New York a Bologna, con scalo intermedio ad Amsterdam. Avendo perso la coincidenza aerea era giunto a destinazione finale Bologna con 4 ore di ritardo. il Giudice tenendo contro che la tratta aerea è maggiore di 3500km ha condannato la Delta Airlines al risarcimento, in base alla Convenzione di Montreal, dello stesso importo pari ad euro 600, in via analogica o parimetrica, previsto dalla compensazione pecuniaria. In altri termini se il ritardo aereo fosse successo all’andata Bologna New York o se la compagnia aerea fosse stata comunitaria il passeggero aereo avrebbe avuto diritto alla compensazione pecuniaria di euro 600. Essendo il ritardo del volo successo al ritorno, con partenza del volo da territorio extra ue, ai fini della parità di trattamento a parità di disagio, il passeggero ha diritto al medesimo ammontare seppur a titolo diverso.

Il caso esaminato dal giudice di pace di Civitavecchia consisteva, invece, in un ritardo del volo aereo operato dall’ Ethiopian Airlines da Addis Abeba a Roma Fiumicino. Tale sentenza ha sostenuto in base al principio di uguaglianza e di parità di trattamento che debbono essere ristorati anche i pregiudizi afferenti la persona del passeggero che abbia subito un ritardo del volo. E tale danno, di natura prevalentemente assistenziale, ben può essere provato con presunzioni (cfr. Cass. sentenza n°29832 del 19 dicembre 2018) essendo innegabile che, secondo l’id quod plerumque accidit. Un ritardo come quello del caso di specie, di oltre 7 ore, possa provocare uno stato di insoddisfazione e stress e di preoccupazione e quindi in definitiva di ansia e frustazione nel passeggero che si trova a prendere il volo aereo.

Sul quantum debeatur, si rileva che la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza in data 19 novembre 2009 (cause riunite c-402/07 e c-432/04) ha confermato il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i ritardi superiori a tre ore sui voli nella misura di euro 600 a passeggero quando il volo preveda, come nel caso di specie, una distanza superiore ai 3500km. Evidenti esigenze di equità e di parità di trattamento, stante l’identità di situazioni, induce alla liquidazione, in via analogica ex art. 1226 c.c., di tali importa, anche qualora, come nel caso di specie, il Reg. Ce 261 del 2004 non sia applicabile, trattandosi di volo proveniente da paese extra europeo, operato da compagnia non europea, e deve, di conseguenza, essere liquidata a titolo di risarcimento la somma complessiva richiesta di euro 600 oltr interessi dalla domanda al saldo.

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17 maggio 2018

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