In caso di ritardo del volo, se non alla compensazione pecuniaria, si ha diritto comunque al risarcimento di pari ammontare

Importante sentenza del Giudice di Pace di Bologna del 23 marzo 2017 che introduce il diritto dei passeggeri aerei, in caso di ritardo aereo o cancellazione volo, ad ottenere un risarcimento parametrato a livello quantitativo alla compensazione pecuniaria.

Il Regolamento Ce n° 261 del 2004, che prevede la compensazione pecuniaria, in caso di ritardo aereo o di cancellazione del volo, NON si applica, infatti, ai voli che sono operati da compagnie aeree extra-comunitarie e che partono da territorio extra-ue. In tali casi il passeggero aereo, non applicandosi il regolamento comunitario, non ha diritto alla compensazione pecuniaria dal medesimo prevista e non sarebbe, pertanto, apparentemente tutelato.

La sentenza succitata, pertanto, va a colmare una lacuna normativa andando a risarcire i passeggeri che subiscono un ritardo più di tre ore od una cancellazione anche nei casi in cui il volo è operato da vettore extra-comunitario e parte da fuori del territorio dell’ unione.

In tali casi, infatti, seppur non si applica il regolamento, è applicabile comunque la Convenzione di Montreal del 1999 che stabilisce un risarcimento a favore del passeggero in caso di ritardo del volo aereo. Relativamente al quantum da risarcire può farsi applicazione, se non diretta comunque, analogica del regolamento. Il passeggero, pertanto, avrà diritto ad una somma se non a titolo di compensazione pecuniaria, non applicandosi il Regolamento Ce, comunque a titolo di risarcimento in base alla Convenzione di Montreal. Somma ammontante in via parametrica o analogica all’ammontare stabilito dalla compensazione pecuniaria.

Nel caso esaminato dal Giudice di Pace il passeggero aveva acquistato un volo operato dalla compagnia extra comunitaria Delta Airlines da New York a Bologna, con scalo intermedio ad Amsterdam. Avendo perso la coincidenza aerea era giunto a destinazione finale Bologna con 4 ore di ritardo. il Giudice tenendo contro che la tratta aerea è maggiore di 3500km ha condannato la Delta Airlines al risarcimento, in base alla Convenzione di Montreal, dello stesso importo pari ad euro 600, in via analogica o parimetrica, previsto dalla compensazione pecuniaria.

In altri termini se il ritardo aereo fosse successo all’andata Bologna New York o se la compagnia aerea fosse stata comunitaria il passeggero aereo avrebbe avuto diritto alla compensazione pecuniaria di euro 600. Essendo successo al ritorno, con partenza del volo da territorio extra ue, ai fini della parità di trattamento a parità di disagio, il passeggero ha diritto al medesimo ammontare seppur a titolo diverso.

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31 marzo 2017

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