Infortunio durante il viaggio a bordo dell'aeromobile

La fattispecie concreta che si vuole analizzare è quando accade un infortunio che implica danni fisici durante il trasporto aereo: quando l'infortunio accade durante il viaggio a bordo dell'aeromobile o durante le operazioni di imbarco e sbarco.

La fattispecie suddetta è disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 1999 a cui rinvia il nostro codice della navigazione e precisamente agli articoli 17 20 e 21 commi 1 e 2. 

 Ai fini della responsabilità del vettore aereo, in caso di infortunio a bordo dell'aeromobile o nelle operazioni di imbarco o sbarco, oltre a rilevare il luogo ove avviene il sinistro, appunto in connessione fisica con l'aereo, deve sussistere un ulteriore requisito: che l'evento si configuri come "accident" nel senso che deve essere esterno al passeggero, inusuale ed inatteso rispetto alle condizioni normali di trasporto.

Non è richiesta la riconducibilità oggettiva e soggettiva dell'eventus damni al vettore ed al personale ad esso preposto ma è sufficiente ai fini della risarcibilità dell'infortunio in viaggio che l'evento si sia verificato appunto a bordo dell'aeromobile e che sia esterno al passeggero e che quindi non sia da ricondurre alla negligenza dei quest'ultimo ed al fatto del danneggiato.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n° 14666 del 2015 mentre il passeggero aereo sarà tenuto a dimostrare che l'evento è avvenuto a bordo dell'aeromobile e che è dipeso da una causa esterna al passeggero medesimo, la compagnia aerea, invece, sarà tenuta a dimostrare la colpa del passeggero onde vedersi esonerata da responsabilità.

La ripartizione dell'onus probandi incombe maggiormente sul vettore aereo perchè, trattandosi di responsabilità contrattuale, al passeggero basterà allegare il contratto di trasporto (la carta di imbarco) e meramente asserire (non provare) di aver subito un danno fisico a bordo dell'aeromobile. Sarà viceversa il vettore a dover dimostrare l'inesistenza del danno o che l'infortunio sia avvenuto fuori dall'aeromobile o dipeso dalla colpa, imprudenza o negligenza del danneggiato passeggero aereo.

Lo studio legale Mirante in collaborazione con lo staff di volosicuro.com , associazione a tutela del viaggiatore e del passeggero aereo, ha ottenuto una recentissima sentenza vittoriosa sul punto emessa dal Giudice di Pace di Milano n°6726 del 2018, ove la compagnia aerea Air Serbia è stata condannata a pagare il passeggero aereo per una caduta a bordo dell'aeromobile con conseguenti danni fisici.

La passeggera, infatti, in procinto di sedersi sul posto ad ella riservato si vedeva impigliare la propria veste nell'interstizio tra il sedile ed il bracciolo andando a precipitare a terra con la conseguente frattura di un ginocchio. Mentre, infatti, la passeggera aerea asseriva la circostanza, non contestata, della caduta a bordo dell'aeromobile e provava il danno fisico riportato, il vettore convenuto, non riusciva a provare, essendone onerato che l'infortunio fosse ricondotto al fatto, alla negligenza o imprudenza della passeggera. 

Se sei stato vittima di un infortunio a bordo dell'aereo, della nave, durante il viaggio chiedi una consulenza gratuita invia un'email adaereo@volosicuro.com o info@mirantelw.com o chiama il seguente numero 339.81.65.091

Roma 11 settembre 2018 avv. Michele Mirante 

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