Negato imbarco aereo

Commento a sentenza n° 11516 del 3 settembre 2015 Giudice di Pace di Milano.

Il Giudice di Pace di Milano con sentenza n° 11516 del 2015 ha condannato la compagnia aerea Alitalia a risarcire i passeggeri della compensazione pecuniaria e di tutte le spese sostenute per il mancato imbarco aereo.

Nella fattispecie dopo il check-in la compagnia aerea cambiava la numerazione del gate assegnato ai passeggeri per il volo.

Di ciò, il vettore aereo, ne avrebbe dato comunicazione mediante un sistema a diffusione sonora. Ciò induceva però in errore i passeggeri che, raggiungendo il gate cambiato in ritardo, si vedevano negare l’imbarco.

Il Giudice di pace di Milano non ha ritenuto idonea la comunicazione con mezzi a diffusione sonora. Questi ultimi non garantiscono che i passeggeri abbiamo l’effettiva conoscenza del cambio gate. La compagnia aerea avrebbe dovuto darne comunicazione al check in o a mezzo telefono o sms sul cellulare.

Essendo attribuibile il disservizio al vettore aereo Alitalia questo è stato condannato al pagamento della compensazione pecuniaria e del risarcimento di tutte le spese sostenute dai passeggeri tra cui quelle necessarie per l’acquisto di biglietti aerei per un nuovo volo sostitutivo di quello negato.

Staff volo sicuro.com

12 settembre 2015

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