Perdita coincidenza aerea e compensazione pecuniaria, con commenti su sentenze del giudice di pace di Roma

La fattispecie della perdita di coincidenza aerea si configura quando vengono acquistati con un’unica prenotazione più voli successivi.

Accade che a causa del ritardo del primo volo, seppur minimo, o a causa della cancellazione del primo volo, il passeggero perda la coincidenza sui voli successivi.

Le compagnie aeree solitamente forniscono ai passeggeri aerei un volo alternativo a quello perso con la conseguenza che il passeggero arriva alla destinazione finale, intesa quale destinazione dell’ultimo volo in sequenza, con un ritardo.

Se il ritardo alla destinazione finale è di almeno tre ore, a prescindere se il primo volo sia stato cancellato o abbia ritardato di un tempo, anche minimo, il passeggero aereo ha diritto alla compensazione pecuniaria in base all’art. 7 del Reg. 261 del 2004.

Dappresso andremo ad analizzare due casi giudicati dal giudice di pace di Roma per capire le varie casistiche che possono implicare la perdita di coincidenza aerea.Nel primo caso il passeggero aereo acquistava a mezzo del vettore aereo Egyptair Airlines i biglietti aerei per la tratta Milano (MXP) - Johannesburg con scalo intermedio ad Il Cairo (CAI) con partenza in data 18 dicembre 2018. Più precisamente il volo si componeva di due voli successivi in coincidenza n. MS 706 Milano (MXP) – Cairo (CAI) e n. MS840 Cairo (CAI) – Johannesburg.

Il primo volo veniva cancellato così il passeggero rimasto a terra perdeva anche la coincidenza sul secondo volo.

Il giorno successivo il vettore aereo Egyptair forniva due voli sostitutivi con i quali il passeggero aereo arrivava alla destinazione finale con un giorno di ritardo.

Essendo il ritardo di arrivo alla destinazione finale superiore alle tre ore il giudice di pace di Roma con sentenza n° 32718 del 2019 del 3 dicembre 2019 ha condannato la compagnia aerea Egypt air alla compensazione pecuniaria di euro 600 a favore del passeggero aereo, essendo la distanza aerea complessiva superiore ai 3500km.

A nulla è valso il tentativo da parte del vettore aereo di eccepire una circostanza meteorologica che avrebbe imperversato sull’aeroporto della Malpensa causando la cancellazione. Il passeggero ha infatti dimostrato che nella fascia oraria prevista per la partenza non vi era alcun meteo avverso ed anzi il traffico aereo era regolare.

Nel secondo caso che andiamo ad esaminare il passeggero aereo acquistava a mezzo la compagnia aerea Iberia i biglietti per la tratta aerea Medellin (Colombia) MDE – Milano Malpensa MXP con scalo intermedio a Madrid MAD, per la data del 28 Aprile 2017 (doc.1).

Il passeggero, pertanto, dopo aver effettuato il primo volo, n. IB 6582 Medellin (MDE) – Madrid (MAD), nonostante fosse atterrato alle ore 14:56, con soli 10 minuti di ritardo, perdeva il volo in coincidenza n. IB 3254 Madrid (MAD) – Milano (MXP) (doc.2).

Nel caso di specie l’attrice, seppur avrebbe fatto in tempo, stante l’esiguo ritardo del primo volo, ad imbarcarsi sul volo in coincidenza si vedeva negare l’imbarco: alcune compagnie aeree, infatti, supponendo che alcuni passeggeri non facciano in tempo ad imbarcarsi sul volo in coincidenza, sono solite cancellare la prenotazione già dapprima salvo poi, se il passeggero arriva in tempo, nonostante il ritardo del primo volo, si vede comunque negare l’imbarco sul volo in coincidenza.

Nel caso in questione inoltre il passeggero non si vedeva offrire da Iberia un volo alternativo per Milano che, pertanto, doveva acquistare a proprie spese, giungendo cisì a Milano con 4 ore di ritardo rispetto a quanto programmato.

Essendo il ritardo di arrivo alla destinazione finale superiore alle tre ore il giudice di pace di Roma con sentenza n° 32760 del 2019 del 3 dicembre 2019 ha condannato la compagnia aerea Iberia Lineas aereas de Espana S.A, alla compensazione pecuniaria di euro 600 a favore del passeggero aereo, essendo la distanza aerea complessiva, dalla Colombia a Milano, superiore ai 3500km oltre ad euro 65 a titolo di rimborso per le spese sostenute in termini di volo alternativo Madrid Milano.

A nulla è valso il tentativo da parte del vettore aereo Iberia di affermare che il mancato imbarco sul volo in coincidenza sarebbe dipeso dal passeggero che non sarebbe stato presente in aeroporto a Madrid (no show).

Nel contratto di trasporto aereo, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, spetta in fatti al vettore dimostrare l’assenza al gate del passeggero e non a questo dimostrare la sua presenza.

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