Perdita coincidenza aerea e risarcimento

Commento a sentenza n° 961 del 2016 del Giudice di Pace di Bologna.

Il Giudice di Pace di Bologna ha condannato la compagnia aerea K.L.M. al pagamento della compensazione pecuniaria a favore del passeggero a causa della perdita della coincidenza sul secondo volo e del conseguente ritardo a destinazione finale, con volo sostitutivo, con sette ore di ritardo.

Nel caso di specie la compagnia K.L.M. asseriva che la perdita di coincidenza sarebbe imputabile alla responsabilità dello stesso passeggero aereo che, al momento dell’acquisto dei due voli in sequenza, negligentemente, non avrebbe calcolato un lasso temporale sufficiente tra il primo ed il secondo volo.

Secondo la difesa del vettore aereo, infatti, il passeggero deve prevedere che il primo volo possa fare un lieve ritardo ed ha il dovere, pertanto, di prenotare il secondo volo dopo un tempo sufficiente in modo da evitare, appunto, di perdere la coincidenza aerea sul volo successivo.

Il giudice di pace di Bologna dottor Fiore asserisce, invece, il contrario: quando due o più voli sono venduti con un unico contratto di vendita (unica prenotazione) il margine di tempo tra i due voli, se insufficiente, non è frutto di un’imprudenza del viaggiatore ma la coincidenza con un lasso temporale insufficiente è mal congegnata dalla compagnia aerea che, essendone responsabile, avendo venduto i due voli in via simultanea, rimane tenuta al risarcimento a favore del passeggero aereo.

30 aprile 2016 staff volosicuro.com

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