Posso rinunciare al viaggio per paura di attentato terroristico con il rimborso di quanto pagato?

E’ bene sapere che i tour operator e le compagnie aeree propongono di stipulare, al momento della prenotazione o dell’acquisto del viaggio o del volo aereo, delle polizze assicurative che garantiscono al viaggiatore ed al passeggero aereo di ottenere il rimborso del prezzo pagato per il viaggio o per il volo in caso in cui decida di non partire più.

Tale formula assicurativa può essere utile solo se la scelta di rinunciare al viaggio è meramente discrezionale e non validamente motivata da da parte del turista. Mentre se il turista ha delle motivazioni tali da impedirgli la partenza e di fruire del viaggio organizzato, ha il diritto di vedersi restituito il prezzo del pacchetto turistico e dei voli acquistati anche senza assicurazione che in tal caso non serve.

L’art. 42 del Codice del Turismo, infatti, prevede che in caso di annullamento del viaggio da parte del turista, salvo che sia per causa a lui imputabile, questo ha il diritto a vedersi rimborsato il prezzo pagato o a un pacchetto turistico di pari standard qualitativo in altro periodo. Ciò significa che quando la scelta di rinunciare al viaggio non dipende dalla mera volontà del viaggiatore ma è riconducibile a circostanze estranee, come malattia o incidente di uno dei viaggiatori, è possibile rinunciare al viaggio e vedersi rimborsare l’ammontare integrale del prezzo pagato.

Ciò anche nel caso il turista abbia solamente acquistato dei voli aerei e non l’intero pacchetto turistico, essendovi una norma che sancisce quanto segue: “se la partenza del passeggero e' impedita per causa a lui non imputabile, il contratto e' risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”.

Recentemente il giudice di pace di Torino con sentenza n° 505 del 2016 ha disposto il diritto al rimborso del prezzo del pacchetto turistico pagato per una coppia di coniugi che avevano rinunciato al viaggio in Turchia per la paura di attentati terroristici. I coniugi, infatti, avendo prenotato il viaggio in una situazione di calma si vedevano sconsigliare dal Ministero degli Esteri di recarsi in Turchia. Il giudice ha ritenuto tale pericolo una motivazione valida ed ha legittimato i coniugi a vedersi rimborsare il prezzo del viaggio pagato e non fruito.

3 maggio 2016

Lo staff di volosicuro.com

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