Risarcimento ritardo volo e ritardata consegna bagaglio

Commento a Sentenza n° 4491 del 2014 Giudice di Pace di Roma

Il Giudice di Pace di Roma, dottor Trevigne, con sentenza del 4491 del 2014 pubblicata in data 25 marzo 2014, ha condannato la compagnia aerea Alitalia  al pagamento a favore del passeggero aereo, assistito dagli avvocati di Volosicuro.com, della somma pari ad € 1.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre alle spese legali.  

La sentenza suddetta ha ad oggetto la fattispecie del risarcimento per il ritardo del volo e per la  ritardata consegna del bagaglio aereo.

Nel caso in esame, infatti, il vettore aereo Alitalia è stato condannato al pagamento di € 600,00 quale risarcimento o compensazione pecuniaria per essere giunto l’attore dall'aeroporto di Roma Fiumicino a New York JFK, quest'ultimo aeroporto di destinazione, con oltre tre ore di ritardo.

Inoltre il vettore aereo è stato condannato al risarcimento dei danni ossia ad una somma pari a  € 750,00 corrispondente alle spese effettivamente sostenute dal passeggero per l’acquisto di beni di prima necessità a causa della ritardata consegna del bagaglio aereo (consegna del bagaglio avvenuta con tre giorni di ritardo).

Al passeggero è stata infine riconosciuta la somma pari ad € 250,00 a titolo di danno morale, esistenziale e quindi non patrimoniale per il disagio fisico e psichico subito. E' importante ivi evidenziare che i giudici sono soliti liquidare il danno non patrimoniale anche quando, come nel caso di specie, il passeggero non si avvale dell'aereo per una vacanza. Mentre nel caso di vacanza il danno non patrimoniale, infatti, assume la denominazione di danno da vacanza rovinata,  quando, invece, il passeggero non utilizza l'aereo per una vacanza ma per lavoro etc., il danno non patrimoniale assume le vesti del danno morale o da disagio psico-fisico

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