Ritardo del volo e rimborso

Il ritardo del volo aereo e rimborso

Commento a sentenze della Corte di Giustizia Europea - Ottobre 2012

La fattispecie del ritardo del volo aereo è stata recentemente esaminata dalla Corte di Giustizia UE (23 OTTOBRE 2012, CAUSE C-581/10 E C-629/10). La Corte di Giustizia UE ha equiparato la fattispecie di ritardo del volo aereo a quella della cancellazione del volo aereo e ha riconosciuto ai passeggeri il cui vettore aereo arriva a destinazione con tre o più ore di ritardo il diritto alla compensazione pecuniaria (rimborso indennitario) da 250 euro a 600 euro in base a quanto stabilito dal regolamento CE 261 del 2004.

La Corte di giustizia UE, infatti, ha ritenuto che i passeggeri che hanno subito un ritardo si trovano nella stessa situazione "di disagio da perdita di tempo" rispetto a quelli il cui volo aereo è stato cancellato. In virtù del principio di parità di trattamento, a parità di disagio subito, ai primi non possono che spettare gli stessi diritti dei secondi. Il passeggero ha diritto a tale compensazione pecuniaria (rimborso) in caso di arrivo del volo aereo a destinazione con tre o più ore di ritardo salvo che il vettore aereo dimostri, come nel caso di cancellazione di volo, che il ritardo è dovuto a "circostanze eccezionali" (art. 5 co3 Reg. CE 261 del 2004) e che abbia adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
La somma suddetta viene riconosciuta a titolo di indennità e non a titolo di risarcimento danni e, pertanto, non incontra i limiti derivanti dalla Convenzione di Montreal del 1999 agli articoli 19 e 29 che sono relativi ai danni risarcibili conseguenti al ritardo e non al semplice disagio insito nel ritardo stesso. Qualora il passeggero oltre al "disagio da perdita di tempo", che postula il riconoscimento dell'indennità suddetta, abbia subito ulteriori "danni", conseguenti al ritardo stesso, può chiedere ulteriormente il risarcimento dei danni stessi ex art. 19 della Convenzione di Montreal e nei limiti previsti dalla stessa Convenzione Internazionale (art. 29).
Il vettore aereo, dal suo canto, per vedersi scevro da qualsiasi responsabilità (indennitaria e risarcitoria) è onerato di provare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il ritardo e, solo per "liberarsi" dalla responsabilità "indennitaria", è onerato dell'ulteriore prova dell'esistenza di circostanze eccezionali causative del ritardo stesso. Per il vettore aereo, pertanto, vi è un onere probatorio aggravato per opporsi al diritto del passeggero all'indennità rispetto al diritto del passeggero al risarcimento. Il passeggero aereo inoltre se a causa del ritardo del volo decida di non partire oltre alla suddetta compensazione pecuniaria puo' chiedere altresi' il rimborso del biglietto aereo non usufruito.
Concludendo si riporta di seguito il principio giurisprudenziale comunitario: "Gli articoli 5 - 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad un risarcimento indennitario a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo.

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