Ritardo volo aereo e risarcimento danni morali

In caso del ritardo del volo aereo si ha diritto, oltre alla compensazione pecuniaria, anche al risarcimento per danni morali?

Recenti sentenze dei giudici di pace riconoscono, ai passeggeri che subiscono un ritardo aereo o la cancellazione del volo, oltre la compensazione pecuniaria, anche il risarcimento per danni morali.

Ciò a seguito dell’apertura avutasi dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 13 ottobre 2011, relativa alla causa C-83/10, secondo cui: “la nozione di «risarcimento supplementare», di cui all’art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, …, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo”.

Per “risarcimento di un danno supplementare”, infatti, si intende un danno non ricompreso nella compensazione pecuniaria e alla luce della sentenza suddetta può essere tale il danno non patrimoniale quale quello morale o esistenziale.

A seguito di questa apertura della Corte di Giustizia Europea, e grazie all’apporto degli avvocati di Volosicuro.com, anche i giudici di pace italiani si sono uniformati in tal senso (sentenza G.d.P. Roma n° 4491/2014, sentenza G.d.P. Prato n. 293/2015 e sentenza G.d.p. Catania° 490 del 2015) laddove hanno condannato la compagnia aerea, oltre che alla compensazione pecuniaria, anche al risarcimento del danno non patrimoniale o morale, per il disagio psicofisico dovuto al ritardo aereo prolungato, quantificando il medesimo in termini monetari.

Il danno, infatti, è in re ipsa ed è quantificabile in via equitativa.

Per una consulenza specifica contattare lo staff di Volosicuro.com inviando un e-mail ad aereo@volosicuro.com.

18 Aprile 2015

Avv. Michele Mirante 

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