Ritardo volo aereo: l’orario esatto di arrivo ed i motivi tecnici

Commento a sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio del 21 aprile 2015

Il caso esaminato trattava di un ritardo volo aereo EasyJet da Roma a Milano Malpensa in cui i passeggeri rivendicavano la compensazione pecuniaria ed il risarcimento asserendo il ritardo del volo all’arrivo a destinazione di tre ore e cinque minuti mentre la compagnia aerea EasyJet riteneva, chiedendo il rigetto delle domande dei passeggeri, che il volo sarebbe atterrato con due ore e 54 minuti e che in ogni caso vi sarebbero stati problemi tecnici quali la fuoriuscita di aria compressa dall’ala destra.

Il primo quesito esaminato è stato quello di individuare l’orario esatto di arrivo a destinazione del volo poiché, come è noto, la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto, con le famose sentenze del 2012, il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria solo se il ritardo è di almeno tre ore.

Il secondo quesito, invece, è stato quello di individuare se i problemi tecnici possano giustificare la compagnia aerea esimendola da responsabilità.

Il Giudice di Pace di Busto Arsizio , ha stabilito che per individuare l’esatto orario di arrivo, necessario a sua volta per quantificare la durata del ritardo aereo, non bisogna tener conto del momento dell’atterraggio e né del momento del posizionamento dell’aeromobile nella piazzola ma del momento successivo in cui si aprono i portelloni dell’aereo. Ha ritenuto, pertanto, verosimile che, anche se il velivolo EasyJet fosse arrivato nella piazzola di parcheggio con due ore e 54 minuti di ritardo, ci siano voluti almeno ulteriori minuti per il posizionamento della scala passeggeri e per l’apertura dei portelloni. In tal senso ha riconosciuto il ritardo del volo con almeno o più di tre ore.

Con il secondo quesito, relativo al guasto tecnico paventato dalla compagnia aerea Easyjet, ha dichiarato la non sussistenza della circostanza eccezionale dei problemi tecnici non essendo dimostrata l’eccezionalità sul piano causale degli stessi, che sono anzi ovviabili per tempo nei controlli di manutenzione routinari. Ritenuto che non sono sufficienti le mere dichiarazioni di parte asserite dalla compagnia aerea Easyjet relative al guasto tecnico ma servono prove documentali circa tutte le misure adottate per evitare o limitare il disagio arrecato ai passeggeri.

Il giudice ha accertato, pertanto, il ritardo prolungato del volo aereo di almeno tre ore ed ha conseguentemente condannato il vettore aereo Easyjet al pagamento a favore dei passeggeri aerei della compensazione pecuniaria prevista riconosciuta altresì a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti.

Roma 23 aprile 2014

Avv. Michele Mirante

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