Ritardo volo aereo per circostanze eccezionali incorse in un volo precedente

Ritardo volo aereo per circostanze eccezionali incorse in un volo precedente

Commento a sentenza n° 100 del 22 gennaio 2016 Giudice di Pace di Busto Arsizio.

Il Giudice di Pace di Busto Arsizio con sentenza n° 100 del 2016 ha condannato la compagnia aerea Easyjet a risarcire i passeggeri della compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato del volo per la tratta aerea da Barcellona a Milano Malpensa.

Nella fattispecie la convenuta EasyJet aveva eccepito la sussistenza di una circostanza eccezionale che l’avrebbe esonerata dal pagamento della compensazione pecuniaria.

Nello specifico aveva asserito che l’aeromobile, destinato a servire il volo degli attori, era stato colpito da un fulmine contestualmente ad un volo precedente e che quindi vi sarebbe stata una circostanza meteorologica avversa.

Il giudice con la sentenza suddetta ha specificatamente chiarito in linea con la Corte di Giustizia Europea che non ricorre la circostanza eccezionale qualora le condizioni metereologi che avverse hanno interessato l’aeromobile però in un volo precedente. In tal caso il vettore avrebbe potuto affrontare il problema in via organizzativa.

Staff volo sicuro.com

26 gennaio 2016

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