Ritardo volo o cancellazione dovuti all’impatto dell’aeromobile con un volatile (bird strike)

Commento a sentenza Corte di Giustizia Europea 4 maggio 2017 c-315/2015

Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia attiene ad un ritardo prolungato di un volo aereo dovuto alla collisione o impatto dell’aeromobile con dei volatili, detto in inglese bird strik o wildlife strike, che ha determinato l’atterraggio immediato del volo e conseguentemente l’arrivo a destinazione finale con oltre tre ore di ritardo.

La Corte ha sancito che la circostanza suddetta ossia quella dell’impatto del velivolo con uno o più volatili può dirsi eccezionale ai sensi degli art. 5, 6 e 7 del Reg. Ce 261 del 2004 qualora consegua la cancellazione del volo od un ritardo del volo aereo oltre le tre ore alla destinazione finale.

Il verificarsi di detta circostanza però non esonera di per se il vettore aereo dal pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 poiché il vettore che vuole esonerarsi dal pagamento della compensazione pecuniaria deve altresì dimostrare, oltre alla circostanza eccezionale suddetta, anche di aver adottato tutte le misure del caso (14 considerando).

Si tiene a precisare che spesso l’impatto con i volatili riguarda un volo precedente a quello ritardato o cancellato data la prassi dei vettori aerei di utilizzare il medesimo aeromobile per voli programmati in sequenza. In tal caso il vettore è tenuto comunque al pagamento della compensazione perché avrebbe potuto operare il volo con un aeromobile alternativo a quello impattato con i volatili nel volo precedente.

Il caso esaminato dalla corte attiene ad un ritardo aereo prolungato relativo al volo in questione e non a quello successivo. In tal senso il giudice dovrà valutare, oltre alla sussistenza della circostanza eccezionale, quale l’impatto con il volatile, se il vettore abbia o meno adottato a tutte le misure del caso.

Nel caso esaminato il ritardo è stato dovuto a due successivi controlli da parte del vettore sulla corretta funzionalità dell’aeromobile a seguito dell’impatto con gli uccelli. Mentre il ritardo dovuto al primo controllo poteva dirsi scusato, perché per motivi di sicurezza la compagnia deve manutentare i propri aeromobili, il successivo controllo poteva dirsi superfluo. In tal senso ha ritenuto che il ritardo ulteriore dovuto al secondo controllo tecnico superfluo e quindi non necessario, una volta eseguito il primo controllo, qualora sia stato superiore alle tre ore, non esime il pagamento della compagnia aerea dalla compensazione pecuniaria.

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Di seguito il testo della sentenza per estratto

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 4 maggio 2017

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato di un volo – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione – Collisione tra un aeromobile e un volatile – Nozione di “circostanze eccezionali” – Nozione di “misure del caso” per rispondere a una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza»

Nella causa C‑315/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo267 TFUE, dall’Obvodní soud pro Prahu 6 (tribunale distrettuale di Praga 6, Repubblica ceca), con decisione del 28 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2015, nel procedimento

Marcela Pešková,

Jiří Peška

contro

Travel Service a.s.,

LA CORTE (Terza Sezione),

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con il considerando 14 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che la collisione tra un aeromobile e un volatile rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.

2) L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che la cancellazione o il ritardo prolungato del volo non sono dovuti a circostanze eccezionali, allorché tale cancellazione o tale ritardo derivino dalla circostanza che il vettore aereo ha fatto ricorso a un esperto di sua scelta al fine di effettuare nuovamente le verifiche di sicurezza richieste da una collisione con un volatile, dopo che queste sono state già effettuate da un esperto autorizzato in forza delle normative applicabili.

3) L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che le «misure del caso» che un vettore aereo è tenuto a porre in essere al fine di ridurre o anche di prevenire il rischio di collisione con un volatile e, quindi, essere esonerato dall’obbligo di compensazione dei passeggeri ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento includono il ricorso a misure di controllo a titolo preventivo dell’esistenza di detti volatili, a condizione che, in particolare sul piano tecnico e amministrativo, misure del genere possano effettivamente essere adottate da tale vettore aereo, che le misure di cui trattasi non gli impongano sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa e che detto vettore abbia dimostrato che le misure sono state effettivamente adottate per quanto riguarda il volo pregiudicato dalla collisione con un volatile, condizioni il cui soddisfacimento deve essere verificato dal giudice del rinvio.

4) L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di un ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore, causato non soltanto da una circostanza eccezionale che non si sarebbe potuta evitare con misure adeguate alla situazione e che è stata affrontata dal vettore con tutte le misure del caso idonee a rispondere alle sue conseguenze, ma altresì da un’altra circostanza non rientrante in

detta categoria, il ritardo imputabile a tale prima circostanza deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo di cui trattasi al fine di valutare se il ritardo di tale volo debba essere oggetto della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 di tale regolamento.

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