Sentenze recenti di ritardo e cancellazione volo

Commento a sentenza n° 1751 del 2019 del giudice di pace di Civitavecchia

I passeggeri aerei, nel caso esaminato, subivano un ritardo del volo operato dalla compagnia aerea Air Malta. Il volo aereo da Fiumicino a Malta giungeva a destinazione finale con oltre tre ore di ritardo. Chiedevano, pertanto, al vettore aereo Air Malta la compensazione pecuniaria di euro 250 ciascuno essendo la distanza della tratta aerea inferiore ai 1500 km ed in conformità degli artt. 6 e 7 de Reg. Ce né 261 del 2004.

Il vettore aereo Air Malta rimaneva silente alla richiesta in fase pre-giudiziale e non si costituiva in giudizio rimanendovi contumace. Solo dopo l’emissione della sentenza in esame provvedeva al pagamento a favore dei passeggeri aerei della compensazione pecuniaria pari ad euro 500 (250 ciascuno) essendo i passeggeri in due.

Grazie all’intervento dei legali di Volosicuro, pertanto, i passeggeri aerei hanno ottenuto il congruo risarcimento per il ritardo volo subito.

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Commento a sentenza n° 27 del 2020 del giudice di pace di Torino

Nel caso esaminato dal giudice torinese la passeggera aerea subiva un ritardo del volo da Brindisi a Torino quale sua destinazione finale.

Essendo il ritardo aereo maggiore delle tre ore chiedeva alla compagnia aerea Ryanair la compensazione pecuniaria in conformità degli artt. 6 e 7 de Reg. Ce né 261 del 2004. Il vettore aereo Ryanair costituitosi in giudizio sosteneva che la compensazione pecuniaria non era dovuta poiché, a suo dire, vi sarebbe stata la circostanza meteorologica della nebbia che avrebbe implicato il ritardo del volo di specie.

Il giudice non ha ritenuto provata l’eccezione meteorologica sostenuta da Ryanair anche perché, come dimostrato dalla passeggera aerea tutti gli altri voli in partenza da Brindisi non avevano alcun ritardo né venivano cancellati.

La nebbia non può considerarsi un evento meteorologico di portata estrema tale da escludere la responsabilità vettoriale e, pertanto, nei casi di nebbia qualora si abbia un ritardo del volo od una cancellazione del volo la compagnia aerea, nel caso di specie la Ryanair, rimane tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria oltre al risarcimento o al rimborso di tutte le altre spese sostenute e documentate per pasti, bevande albergo e taxi.

La passeggera grazie all’intervento dei legali di Volosicuro ha, pertanto, ottenuto il congruo risarcimento a fronte del volo ritardato, cioè la compensazione pecuniaria di euro 250 calcolata in base alla distanza della tratta aerea percorsa inferiore ai 1500km.

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Commento a sentenza n° 2032 del 2020 del Tribunale di Roma

Il caso esaminato dapprima dal giudice di Pace e poi in fase di appello dal Tribunale di Roma riguarda la fattispecie di un ritardo volo da Ibiza a Fiumicino al di sopra delle tre ore.

Il passeggero aereo chiedeva in fase di primo grado il pagamento della compensazione pecuniaria avendo subito un ritardo del volo aereo a Fiumicino aeroporto maggiore di tre ore. E la compagnia Vueling negava in giudizio il diritto del passeggero poiché provava che vi era una disposizione dell’autorità aeroportuale che limitava il traffico aereo imponendo la cancellazione del 40% dei voli programmati nella medesima giornata.

Nonostante il passeggero sosteneva che il proprio volo era stato ritardato e non cancellato e che quindi rientrava tra il 60% dei voli che sarebbero dovuti operarsi il giudice di pace rigettava la sua istanza.

Il passeggero aereo pertanto conveniva in appello la compagnia aerea Vueling dinanzi al Tribunale di Roma che a seguito del giudizio accertava che il volo dell’attore non era stato cancellato ma solo ritardato e che quindi la disposizione dell’autorità aeroportuale di cancellare il 40% dei voli non afferiva al volo di specie.

Con la sentenza suddetta, pertanto, il Tribunale di Roma ha condannato la compagnia aerea Vueling a risarcire il passeggero della compensazione pecuniaria pari ad euro 250 in caonsiderazione della tratta aerea percorsa Ibiza Fiumicino infeiore ai 1500km.

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Commento a sentenza n° 32718 del 2019 del giudice di pace di Roma

Nel caso di specie la passeggera aerea aveva acquistato dal vettore aereo Egypt Air due voli successivi in coincidenza tra loro: il primo da Milano al Cairo ed il secondo dal Cairo a Johannesburg (Sud Africa).

Il giorno previsto per la partenza la passeggera aerea si recava all’aeroporto di Milano onde imbarcarsi sul primo volo Egypt air ma il volo veniva ritardato di volta in volta e poi definitivamente veniva cancellato.

La passeggera, pertanto, perdeva il volo in coincidenza dall’aeroporto del Cairo a Johannesburg e solo il giorno dopo, con un giorno di ritardo e con due voli alternativi a quelli cancellati, riusciva a raggiungere la meta prefissata.

Chiedeva al vettore aereo Egypt Air la compensazione pecuniaria pari ad euro 600 a causa della cancellazione del volo ed essendo la tratta aerea da Milano a Johannesburg superiore ai 3500km.

La compagnia aerea negava in giudizio la pretesa della passeggera poiché sosteneva che la cancellazione del volo era stata dovuta ad una circostanza meteo, quale un forte temporale, che imperversava sull’aeroporto di Milano.

La passeggera, pur non essendone onerata, riusciva in giudizio a dimostrare la portata ordinaria e non estrema del temporale e che nessun volo, eccetto il volo Egypt air, veniva cancellato nella medesima fascia oraria.

Il giudice pertanto non riteneva scusata la condotta del vettore aereo Egypt air e lo condannava al pagamento a favore della passeggera aerea della compensazione pecuniaria pari ad euro 600

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