Nel caso di impedimento a partire per malattia, motivi di salute o altro, hai diritto al rimborso del volo.
La prima domanda che ci ponete è: posso avere il rimborso del viaggio o del volo in caso non sono potuto partire per malattia o infortunio anche senza aver stipulato un' assicurazione?
La risposta è si.
Se non posso partire a causa di un impedimento al viaggio o al volo, infatti, come ad esempio una malattia, un infortunio o altro impedimento di diversa natura, la legge già prevede che il viaggiatore o il passeggero aereo possa chiedere, stante l'impedimento alla partenza, l'annullamento della prenotazione del volo o del viaggio e possa ottenere il rimborso del viaggio e/o del prezzo del biglietto aereo pagato.
Si ha, pertanto, diritto al rimborso del viaggio o dei biglietti aerei anche a prescindere che sia stata stipulata un assicurazione per annullamento viaggio o volo. Assicurazione che è, pertanto, meramente eventuale.
In caso di pacchetto turistico organizzato dal tour operator, infatti, qualora si abbia una impossibilità sopravvenuta a partire e contestuale alla data della prevista partenza, il viaggiatore, in base all' art. 1463 del codice civile, può chiedere la risoluzione del contratto di viaggio e può ottenere il rimborso del prezzo pagato per il viaggio.
La stessa garanzia è prevista per il passeggero aereo che, in base all' art. 945 del codice della navigazione, in caso abbia un impedimento a partire concomitante alla data del volo aereo, può annullare la prenotazione del volo ed ottenere il rimborso del volo e quindi dei biglietti aerei già pagati alla compagnia aerea.
I tour operator e le compagnie aeree, pertanto, sono tenute al rimborso del viaggio o dei biglietti aerei anche se il viaggiatore o passeggero aereo non ha stipulato prima l assicurazione.
Tra i vari impedimenti vi sono l' infortunio, la malattia e quindi motivi di salute, un lutto, un nuovo lavoro ma la casistica è molto ampia fino a ricomprendere qualsiasi impedimento dimostrabile in giudizio quale ad esempio anche la malattia di un proprio familiare a favore del quale si è tenuti a prestare assistenza. tra gli altri casi trattati dagli avvocati di volosicuro vi è anche quello del traffico autostradale a causa di un incidente mentre ci si recava in aeroporto e da ultimo esemplare è il caso in cui i passeggeri non sono potuti partire a causa di una malattia del proprio animale domestico, il cane Charlie, che avendo riportato una paresi neuro muscolare che ne limitava fortemente le capacità motorie e che ne rendeva necessaria una costante assistenza da parte dei proprietari ha implicato l'impedimento alla fruizione dei voli Easyjet ed il diritto al rimborso da parte dei proprietari del cane.
Ed il diritto al rimborso si ha anche per i voli non rimborsabili e quindi anche nel caso le compagnie aeree per esempio Ryanair, Vueling ed Easyjet prevedano una clausola di volo non rimborsabile cosiddetta clausola di non rimborsabilità.
Quanto previsto dalla legge ossia il diritto al rimborso, infatti, non può essere derogato in modo peggiorativo da una clausola contrattuale.
Di seguito riportiamo dei casi esaminati dai legali di volosicuro che hanno ottenuto tre sentenze favorevoli, da parte dei giudici di pace italiani, di rimborso del volo per impedimento dovuto nel primo caso ad una malattia di uno dei passeggeri, nel secondo caso a motivi di salute di un familiare che necessitava di assistenza e nel terzo caso per il traffico sull'autostrada che conduce all'aeroporto.
Il primo caso è stato esaminato dal giudice di pace di Como che, con sentenza n° 353 del 2021 ha condannato la compagnia Easyjet al rimborso dei biglietti aerei a favore dei passeggeri a causa della malattia che colpiva uno dei due. il passeggero affetto da malattia ha, infatti, prodotto in giudizio un certificato medico che prescriveva il riposto domiciliare per sette giorni, circostanza che ha impedito il passeggero al volo. il rimborso del volo, in questo caso, è stato previsto anche per l'altro passeggero perché l'art. 945 cod. nav. prevede che abbia diritto al rimborso del volo non solo il passeggero impedito a viaggiare da una malattia ma anche gli altri passeggeri o congiunti che dovevano viaggiare insieme ed i cui nominativi erano inseriti nella medesima prenotazione.
Il secondo caso è stato previsto dal giudice di Pace di Treviso che con sentenza n° 374 del 2020 ha condannato la compagnia aerea Ryanair al rimborso dei voli ai passeggeri aerei, una famiglia di quattro persone, a causa della malattia grave che aveva colpito un loro familiare. I passeggeri, seppur nel caso di specie tutti sani, dovevano però prestare assistenza al familiare malato e non potendo partire per tali motivi di salute, si sono visti riconoscere il diritto al rimborso dei biglietti aerei. Tale sentenza è importante perché prevede che la malattia non deve colpire necessariamente uno dei viaggiatori ma può anche colpire loro familiari o congiunti a cui il passeggero aereo deve prestare assistenza.
Il terzo ed ultimo caso è stato esaminato dal giudice di pace di Civitavecchia che ha riconosciuto ai passeggeri aerei il rimborso del volo avendo questi perso l'aereo per una causa loro non imputabile. I viaggiatori, infatti, mentre si recavano all'aeroporto di Francavilla di Verona rimanevano bloccati sull'Autostrada del Brennero a causa del traffico autostradale e non raggiungevano in tempo l'imbarco. Sull' autostrada un camion, infatti, per un incidente si ribaltava creando un traffico chilometrico. I passeggeri aerei che perdevano l'aereo riuscivano a dimostrare in giudizio l'impedimento a partire ed ottenevano, pertanto, dal giudice il rimborso dei biglietti aerei a carico del vettore aereo Blue Panorama airlines. Quest' ultima sentenza è importante perché afferma che l'impedimento al viaggio non deve essere necessariamente una malattia o infortunio e quindi non deve attenere solo a motivi di salute del passeggero ma può essere di qualsiasi natura come il traffico che impedisce al passeggero di arrivare per tempo in aeroporto o anche in caso di ritardo di un volo precedente operato da diversa compagnia aerea che impedisce al passeggero di imbarcarsi sul volo successivo per cui si chiede il rimborso.
Per una consulenza o per assistenza inviateci un email all'indirizzo sotto riportato.
Di seguito ti riportiamo delle sentenze in cui, grazie all'assistenza legale degli avvocati di VoloSicuro, le compagnie aeree sono state tenute al rimborso del volo a favore del passeggero impossibilitato a partire per malattia, infortunio o altri impedimenti
a) la sentenza del Tribunale di Como n° 641 del 9 giugno 2022 ha riconosciuto ai passeggeri aerei il diritto al rimborso dei biglietti aerei. Nel caso esaminato i passeggeri aerei, a causa della malattia di uno di loro, comprovata da certificato medico, hanno ottenuto l'intero rimborso della prenotazione EasyJet pari a 721€ non essendo potuti partire da Milano a Palermo. Il giudice ha rigettato l'appello di Easyjet confermando la sentenza di primo grado già vinta dai passeggeri in base ad un'interpretazione letterale delle norme applicabili. Ha ritenuto infatti che: "dall’interpretazione letterale dell’art. 945 cod. nav. comma 1, a mente del quale, se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo del biglietto già pagato, si evince che l’unico requisito per la risoluzione del contratto e per il conseguente effetto risolutorio, comprensivo del diritto al rimborso del volo, è costituito dall’impedimento a partire non imputabile al passeggero aereo". Ed ha ritenuto che, "posto che, nel caso di specie, l’impedimento a partire degli attori, dovuto a motivi di salute (comprovati dalla produzione documentale sub n. 2), è sopravvenuto rispetto all’acquisto del biglietto aereo, avvenuto in data 15 febbraio, e, come richiesto dall’art. 945 cod nav., tale evento impeditivo non è imputabile agli attori, gli stessi hanno diritto a sentire risolvere il contratto ed al rimborso del volo pagato".
b) la sentenza del Giudice di Pace di Roma n° 12591 del 2 dicembre 2025 ha riconosciuto ai passeggeri aerei il diritto al rimborso del volo impedito da motivi di salute. Nel caso esaminato la passeggera aerea avendo acquistato insieme a suo marito i voli Ryanair di andata e ritorno per la tratta aerea Ciampino Liverpool al prezzo di 154,96 €, pochi giorni dalla partenza si sottoponeva a degli esami ortopedici a fronte di un peggioramento del proprio stato di salute e si vedeva certificare dal medico curante, che in tale sede svolge la funzione di medico di base del SSN, una lombalgia ed un idrarto ginocchio sx con conseguente inabilità che la costringevano all’allettamento. Sulla base di questa risultanza il giudice ha ritenuto l'impedimento a partire per malattia della passeggera e di suo marito ed ha condannato la compagnia Ryanair al rimborso deo voli di andata e ritorno.
c) la sentenza del Tribunale di Roma n° 616 del 12 gennaio 2024 ha riconosciuto al passeggero aereo il diritto al rimborso dei biglietti non fruiti per infortunio dovuto ad un incidente. Nel caso esaminato il passeggero aereo avendo acquistato dei voli di andata e ritorno per la Thailandia non poteva partire con il volo di ritorno avendo subito durante il viaggio un incidente che gli aveva causato un infortunio con ricovero ospedaliero e in termini di trauma pneumo-toracico e frattura multipla di costole, con degenza fino a data successiva a quella del volo. Essendo in tal caso l'impedimento stato limitato alla fruizione del solo volo di ritorno (non di quello di andata) il giudice ha ritenuto che il passeggero avesse diritto al rimborso solo del volo di ritorno non fruito.
d) la sentenza del giudice di pace di Verona n° 457 del 6 aprile 2025 ha riconosciuto ai passeggeri aerei il diritto al rimborso dei voli di andata e ritorno a causa di una malattia della piccola. Nel caso esaminato la piccola passeggera di appena due anni, appena prima della partenza, come da certificato medico in atti, veniva affetta da malattia febbrile con coinvolgimento delle membrane timpaniche ed il medico sconsigliava viaggi in aereo. il giudice, pertanto, preso atto dell'impedimento a partire ha affermato il diritto al rimborso dei voli Wizz Air di andata e ritorno per Tenerife ed ha stabilito un importante principio: in caso di impedimento a partire il diritto al rimborso del volo non è limitato al solo passeggero affetto da malattia ma si estende a tutti i viaggiatori che hanno acquistato insieme il biglietto aereo per condividere un periodo di vacanza. il giudice ha pertanto condannato la compagnia aerea Wizz Air al rimborso del volo a favore di tutti i passeggeri (non solo di quello affetto da malattia) inclusi nella medesima prenotazione.
e) la sentenza del giudice di pace di Bologna n° 15 del 3 gennaio 2026 ha riconosciuto ai passeggeri aerei il diritto al rimborso del volo per motivi di salute della passeggera. Nel caso esaminato la passeggera aerea, avendo acquistato i biglietti aerei American Airlines e British Airways di andata e ritorno relativi alla tratta aerea Bologna – Londra - Miami al prezzo di 791€, veniva ricoverata appena prima della partenza presso l'Ospedale di Bologna ove le veniva diagnosticata una gravidanza cervicale e, all’esito del ricovero, le veniva prescritto riposo e le venivano sconsigliati viaggi in aereo per il pericolo di emorragie uterine. Il giudice sulla base dell'impossibilità della passeggera e di suo marito a partire per la comprovata malattia ha condannato i vettori American Airlines e British Airways al rimborso dei voli di andata e ritorno per 781€.
f) la sentenza del Tribunale di Roma n° 16504 del 30 ottobre 2024 ha riconosciuto alla passeggera il diritto al rimborso del volo British Airways per la cancellazione di un volo precedente Eurowings. Il caso esaminato riguarda l'acquisto di più voli con scalo ed in coincidenza acquistati da diverse compagnie aeree ed in base a contratti separati ed in cui, essendo i due trasporti separati, la cancellazione del volo precedente ha di fatto impedito la fruizione del volo successivo. il giudice ha ritenuto che la cancellazione del primo volo operato da Eurowings - che doveva condurre la passeggera a Dusseldorf - integra un evento non imputabile all’appellante che ha impedito alla stessa la fruizione del secondo volo British Airways in partenza da Dusseldorf con il conseguente diritto per la passeggera a vedersi risolto il contratto ed al rimborso del prezzo del volo BA impedito.
g) la sentenza del giudice di Pace di Roma n° 10727 del 22 ottobre 2025 ha riconosciuto ai passeggeri il diritto al rimborso del volo a causa del ritardo di tre ore del bus che li conduceva in aeroporto. Nel caso esaminato i passeggeri, a causa del maltempo che aveva allagato l'autostrada Messina Catania, arrivavano all'aeroporto catanese a mezzo bus con tre ore di ritardo quando il volo Aeroitalia Catania - Bergamo era già partito, senza loro a bordo. avendo il giudice accertato il maltempo e la chiusura dell'autostrada e l'arrivo ritardato del pulman in aeroporto, e pertanto, avendo accertato l'impedimento a partire dei passeggeri per causa loro non imputabile, ha condannato la compagnia aerea Aeroitalia al rimborso del volo.
