Ti hanno cancellato il volo per la crisi di carburante dal Medio Oriente?
Come ben sappiamo il conflitto in Medio Oriente continua a influenzare i sistemi di trasporto e turismo europei, sia attraverso interruzioni o carenze dell'approvvigionamento energetico di carburante e sia a causa della chiusura di alcune rotte aeree e di navigazione, spesso proprio quelle destinate o sorvolanti i cieli asiatici.
Anche se la situazione complessiva rimane stabile e, al momento, non ci sono prove concrete di carenze di carburante, tuttavia, se il conflitto persisterà, potrebbero verificarsi interruzioni nell'approvvigionamento, in particolare per i carburanti per gli aeromobili. Con la conseguenza che i aggiatori potranno subire subire interruzioni dei loro viaggi, ritardi o cancellazioni dei loro voli, tempi di viaggio più lunghi e prezzi più alti dei biglietti aerei.
Alla luce di tali possibili evenienze la Commissione dell’Unione Europea in data 8 maggio 2026 ha pubblicato delle Linee Guida per chiarire quali sono i diritti dei passeggeri aerei.
Afferma
la Commissione che la situazione attuale, a differenza della crisi pandemica
dovuta al virus Covid-19, non richiede una normativa speciale per la tutela dei
passeggeri aerei rispetto a quella ordinaria e già in vigore quale il Regolamento
UE n° 261 del 2004. Ma con degli accorgimenti.
Il Reg. UE n° 261 del 2004 già tutela pertanto i passeggeri in caso di cancellazione del volo e prevede che questi abbiano tre forme di tutela in caso di volo cancellato
1- a scelta del passeggero il rimborso del prezzo pagato per il biglietto entro sette giorni o, in alternativa, un volo alternativo verso la destinazione finale o quella iniziale (art. 8)
2- assistenza di pasti, bevande, sistemazione alberghiera nell’aeroporto di partenza ove viene cancellato il volo (art. 9)
3- il risarcimento per il disagio subito in termini di compensazione pecuniaria da 250€ e fino a 600€, in base alla misura della distanza della tratta aerea cancellata, salvo che la cancellazione sia dovuta ad una circostanza eccezionale o causa di forza maggiore. (artt. 5 e 7).
Queste tre forme di tutela rimangono in vigore anche in questo scenario di conflitto geo-politico ma secondo la Commissione UE con due importanti precisazioni:
La prima precisazione è che la carenza locale di carburante in un dato aeroporto o in una determinata aerea geografica, se effettivamente sussistente, può essere considerata una circostanza eccezionale.. ciò implica che la compagnia aerea rimane tenuta a fornire al passeggero il rimborso del volo o, in alternativa, un volo alternativo a quello cancellato, come rimane tenuta a fornire albergo pasti e bevande ma in questo caso, se dimostrato, viene esonerata solo dal pagamento della compensazione pecuniaria ma non dalle altre forme di tutela, volo alternativo pasti bevande albergo etc che deve offrire o risarcire.
La seconda precisazione è che, invece, il mero l’aumento dei prezzi del carburante non costituisce mai una circostanza eccezionale. Pertanto se la compagnia aerea cancella un volo perché il carburante, anche se localmente disponibile, è solo aumentato, ciò non costituisce mai una circostanza eccezionale ed in questo caso rimane tenuta, oltre ad offrire volo alternativo, pasti bevande albergo, anche al pagamento della compensazione pecuniaria da 250,00€ e fino a 600€. In questo caso, infatti, la cancellazione del volo, essendo il carburante disponibile, anche se aumentato, non è giustificata e la compagnia rimane pienamente responsabile.
Oltre ai suddetti aspetti la Commissione UE fornisce anche due altre importanti precisazioni a tutela dei passeggeri aerei in tale contesto di conflitto in medio oriente
In
caso di volo cancellato la compagnia aerea potrebbe pagare ai passeggeri il
rimborso del biglietto aereo o la compensazione, sia in denaro che sotto forma
di voucher quale buono sconto utilizzabile dal passeggero per futuri acquisti.
Tuttavia la Commissione UE ha precisato che non vi è l’obbligo da parte del
passeggero aereo di accettare in voucher ma siffatto rimborso è possibile solo
se vi consente espressamente. Il passeggero pertanto può pretendere il
rimborso in denaro.
Infine
è importante sapere che ai sensi del Reg. UE n° 1008 del 2008 che regola la trasparenza
della tariffazione dei biglietti aerei richiede che il prezzo finale del
biglietto sia sempre indicato al momento dell’acquisto dei voli. E’ vietato
pertanto per le compagnie aeree chiedere ai passeggeri aerei qualsiasi
sovrapprezzo o supplemento carburante dopo che hanno acquistato il volo. Ne consegue
che qualsiasi clausola contrattuale prevista nelle condizioni generali di
trasporto dei vettori aerei che dovesse prevedere l’applicazione di
sovrapprezzi sul carburante dopo la vendita dei biglietti è nulla ed inefficace
poiché non conforme al Regolamento UE n° 1008 del 2008.
In conclusione si ti hanno cancellato un volo a causa della conflitto in Medio Oriente ed a causa della crisi del carburante per una consulenza gratuita sul tuo caso e per sapere i tuoi diritti inviarci un email all'indirizzo sotto riportato o un whatsapp al 339.81.65.091.
Grazie
per l’attenzione e a presto.
