Tutela legale del passeggero aereo

Lo studio Legale Mirante di Roma è socio fondatore del sito Volosicuro.com a tutela del viaggiatore e del passeggero aereo per tutti i problemi inerenti al trasporto aereo tra cui, il negato imbarco, il ritardo del volo, la cancellazione del volo aereo, il ritardo, lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio aereo, il danno da vacanza rovinata, l’infortunio a bordo dell’aeromobile.
In tutti i casi suddetti per avere una prima consulenza compila il modulo sul sito od invii un’email ad aereo@volosicuro.com
Di seguito si riporta una rassegna giurisprudenziale di casi giudiziali esaminati e patrocinati dallo studio legale Mirante per Volosicuro.com
1) IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL PASSEGGERO SI HA DIRITTO AL RIMBORSO DEL BIGLIETTO AEREO.
Può succedere che in concomitanza di un volo aereo si abbia una malattia, un piccolo incidente o che si perda il volo perché semplicemente c’è un traffico intenso sull’autostrada che conduce in aeroporto. In tutti questi casi in cui il passeggero aereo non può partire per colpa a lui non imputabile questo ha diritto al rimborso del biglietto aereo per lui e per i suoi familiari o amici inseriti nella medesima prenotazione.
Il mancato imbarco sul volo non deve dipendere dalla mera volontà del passeggero ma deve essere ricondotto ad una impossibilità sopravvenuta esterna come ad esempio una malattia di un parente stretto, un lutto, etc. che impedisce al passeggero di partire.
Si è in questi casi onerati di dimostrare l’impedimento ad esempio con certificazione medica meglio se di pronto soccorso, perché il certificato del medico di famiglia può non essere ritenuto sufficiente dal giudice. O ad esempio dimostrando con articolo di giornale che vi era traffico sull’autostrada per l’aeroporto a causa di neve, incidente etc.
Se l’impedimento si sa già da qualche giorno prima della partenza è buon senso avvertire subito la compagnia aerea in modo che possa vendere i posti lasciati liberi ad altre persone.
Il rimborso del biglietto aereo, in questi casi, si ottiene per legge ed a prescindere se il passeggero aereo abbia stipulato un’assicurazione o meno per l’annullamento da parte sua del volo. L’assicurazione serve solo se il passeggero si vuole riservare la facoltà di non partire all’ultimo momento anche senza avere alcun impedimento: in quest’ultimo caso sarà l’assicurazione e non la compagnia aera a rimborsarlo.
Il giudice di pace di Bologna con sentenza 507 del 2018 ha riconosciuto il diritto del passeggero ad essere rimborsato da parte della compagnia Ryanair del prezzo dei biglietti aerei, essendovi un caso di malattia, ed ha ritenuto che il passeggero può rifiutarsi di accettare un voucher od un buono sconto in questi casi ma può insistere nel richiedere il rimborso dei biglietti aerei acquistati per lui ed i suoi familiari in moneta.
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11 aprile 2018
2) Condannata Easyjet al risarcimento del passeggero aereo anche in caso di sciopero
Il Giudice di Pace di Civitavecchia con sentenza numero 1503 del 2017 ha condannato la Easyjet al pagamento a favore del passeggero aereo della compensazione pecuniaria e del risarcimento di tutte le spese sostenute nonostante vi fosse stata la causa di forza maggiore consistente nello sciopero del personale navigante.
L’attrice, infatti, nonostante il volo aereo Easyjet Roma - Londra fosse stato cancellato a causa dello sciopero, ha dimostrato che in pari data da Fiumicino a Londra solo quel volo subiva la cancellazione mentre partivano ben 15 altri voli e che il vettore aereo Easyjet, anziché offrire un volo sostitutivo tempestivo, glie lo offriva dopo due giorni.
Tale offerta tardiva costringeva l’attrice a rinunciare al viaggio e perdeva anche il prezzo pagato in anticipo per l’albergo a Londra.
Il Giudice concludeva che, nonostante lo sciopero e quindi una circostanza eccezionale che implicava la cancellazione del volo aereo, la easyjet non aveva comunicato all’attrice la cancellazione del volo né aveva offerto un volo gratuito alternativo a quello cancellato e tempestivo. Infatti qualora l’attrice avesse avuto altro volo subito in pari data avrebbe potuto effettuare il viaggio anziché rinunciarvi.
Il vettore aereo easyjet è stato condannato alla compensazione pecuniaria, ben potendo offrire all’attrice altro volo in sostituzione a quello cancellato, oltre al rimborso dei biglietti aerei ed al risarcimento di tutte le spese sostenute tra cui l’albergo già pagato e non fruito a Londra.
Lo staff di volosicuro.com 7 dicembre 2017
3) In caso di ritardo del volo, se non alla compensazione pecuniaria, si ha diritto comunque al risarcimento di pari ammontare.
Importante sentenza del Giudice di Pace di Bologna del 23 marzo 2017 che introduce il diritto dei passeggeri aerei, in caso di ritardo aereo o cancellazione volo, ad ottenere un risarcimento parametrato a livello quantitativo alla compensazione pecuniaria.
Il Regolamento Ce n° 261 del 2004, che prevede la compensazione pecuniaria, in caso di ritardo aereo o di cancellazione del volo, NON si applica, infatti, ai voli che sono operati da compagnie aeree extra-comunitarie e che partono da territorio extra-ue. In tali casi il passeggero aereo, non applicandosi il regolamento comunitario, non ha diritto alla compensazione pecuniaria dal medesimo prevista e non sarebbe, pertanto, apparentemente tutelato.
La sentenza succitata, pertanto, va a colmare una lacuna normativa andando a risarcire i passeggeri che subiscono un ritardo più di tre ore od una cancellazione anche nei casi in cui il volo è operato da vettore extra-comunitario e parte da fuori del territorio dell’ unione.
In tali casi, infatti, seppur non si applica il regolamento, è applicabile comunque la Convenzione di Montreal del 1999 che stabilisce un risarcimento a favore del passeggero in caso di ritardo del volo aereo. Relativamente al quantum da risarcire può farsi applicazione, se non diretta comunque, analogica del regolamento. Il passeggero, pertanto, avrà diritto ad una somma se non a titolo di compensazione pecuniaria, non applicandosi il Regolamento Ce, comunque a titolo di risarcimento in base alla Convenzione di Montreal. Somma ammontante in via parametrica o analogica all’ammontare stabilito dalla compensazione pecuniaria.
Nel caso esaminato dal Giudice di Pace il passeggero aveva acquistato un volo operato dalla compagnia extra comunitaria Delta Airlines da New York a Bologna, con scalo intermedio ad Amsterdam. Avendo perso la coincidenza aerea era giunto a destinazione finale Bologna con 4 ore di ritardo. il Giudice tenendo contro che la tratta aerea è maggiore di 3500km ha condannato la Delta Airlines al risarcimento, in base alla Convenzione di Montreal, dello stesso importo pari ad euro 600, in via analogica o parimetrica, previsto dalla compensazione pecuniaria.
In altri termini se il ritardo aereo fosse successo all’andata Bologna New York o se la compagnia aerea fosse stata comunitaria il passeggero aereo avrebbe avuto diritto alla compensazione pecuniaria di euro 600. Essendo successo al ritorno, con partenza del volo da territorio extra ue, ai fini della parità di trattamento a parità di disagio, il passeggero ha diritto al medesimo ammontare seppur a titolo diverso.
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31 marzo 2017
4) Perdita coincidenza aerea Ryanair
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