Vittoria per i viaggiatori di VoloSicuroCom.. Importante Ordinanza della Cassazione 7 marzo 2024

Oggi vi parliamo di un importante risultato raggiunto dagli avvocati di VoloSicuroCom grazie alla vittoria di un ricorso in Cassazione a tutela di due passeggeri aerei bolognesi.

I viaggiatori acquistavano due voli venduti dal vettore aereo Ryanair per la tratta aerea di andata e ritorno da Bologna a Siviglia per fare un viaggio in Spagna nel mese di settembre 2017 e, nel corso del loro viaggio, veniva cancellato sia volo di andata che il volo di ritorno.

A fronte della cancellazione di entrambi i voli subivano notevoli disagi anche a causa del fatto che la compagnia aerea Ryanair non offriva voli alternativi a quelli cancellati implicando anche maggiori spese a carico dei passeggeri per acquistare nuova biglietteria aerea.



Si rivolgevano, pertanto, agli avvocati di Volosicuro per ottenere sia la compensazione pecuniaria di euro 400 ciascuno, per ciascun volo cancellato, che anche il rimborso dei voli cancellati in applicazione degli artt. 5, 7 e 8 del Regolamento UE n° 261 del 2004.

Sia il primo giudice di pace di Bologna come anche il Tribunale di Bologna, in sede di appello, dichiaravano con sentenza il proprio difetto di giurisdizione ed accertavano che il giudizio dovesse essere incardinato dinanzi al giudice irlandese come previsto dalla clausola delle condizioni generali di trasporto Ryanair.

I passeggeri aerei, pertanto, rimasti senza tutela in Italia e non potendo fare una causa in Irlanda erano costretti a ricorrere in Cassazione onde far stabilire, per tutti i casi di cancellazione del volo e di richiesta della compensazione pecuniaria, che si potesse adire il giudice italiano ed evitare la lontana e non economica giurisdizione irlandese.

La vittoria è stata ottenuta grazie alla recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione n° 6177 del 2024 del 7 marzo 2024 che ha accolto il ricorso dei passeggeri aerei ed ha sancito che, nel caso ritardo o cancellazione del volo eventuale giudizio deve essere radicato, in applicazione dell’art. 33 della Convenzione di Montreal ed in deroga alla clausola Ryanair, dinanzi al giudice italiano

Se anche tu hai un volo cancellato o ritardato per assistenza inviaci un email ad aereo@volosicuro.com

15 marzo 2024

Staff VoloSicuroComl  – avv. Michele Mirante 


ecco la Ordinanza Completa della Cassazione


REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE CIVILE


ORDINANZA n° 6177 del 7 marzo 2024 


sul ricorso 6410/2021 proposto da: omissis, rappresentati e difesi dall'avv.to Cipriani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma;


contro, Ryanair Dac;


avverso la sentenza n. 1829/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 15/12/2020;


Ritenuto che


1.- I sigg. omissis hanno acquistato un volo, con la compagnia Ryanair, da Bologna a Siviglia, e ritorno.

Entrambi i voli sono stati tuttavia cancellati senza preavviso, ed i due hanno dovuto acquistare un diverso biglietto con altra compagnia, che, per il ritorno, non faceva scalo a Bologna, bensì a Venezia. Inoltre, hanno perso il noleggio già corrisposto per una vettura in Spagna, ed hanno sopportato spese conseguenti alla variazione di programma.

2.- I signori omissis hanno agito per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE 261 del 2004.

3.- Il Giudice di Pace di Bologna ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice irlandese. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Bologna in sede di appello.

3.1- In entrambi i gradi la questione della giurisdizione è stata sollevata dalla società Ryanair.

4. Avverso la sentenza del giudice dell’appello la società Ryanair propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’intimata non si è costituita.

Considerato che


5.- Il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza escluso che la Convenzione di Montreal, sui trasporti internazionali, trovi nella specie applicazione, trattandosi non già di ritardo del volo bensì di cancellazione del medesimo, con conseguente ravvisata applicabilità del Regolamento EU, e dalla disciplina pattizia del contratto, contenente clausola di individuazione della giurisdizione in Irlanda. Inoltre, i passeggeri hanno chiesto la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento 261 del 2004, e dunque è alle norme di tale regolamento, anche per quanto attiene alla giurisdizione, che occorre fare riferimento, e non a quelle della Convenzione.

6.- Siffatta ratio decidendi è dall’odierna ricorrente contestata con i primi due motivi di ricorso.

Con il primo motivo denunzia la violazione dell’articolo 33 della Convenzione di Montreal, asseritamente applicabile anche in caso di domanda di compensazione pecuniaria, ed anche se il danno deriva non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.

Con il secondo motivo denunzia la violazione dell’articolo 1362 c.c.

Si duole dell’erronea interpretazione della clausola sulla giurisdizione (art. 2.4. del contratto), non avendo il giudice dell’appello tenuto in alcun conto la circostanza che le stesse parti, nel fissare in Irlanda la giurisdizione, hanno fatto salve le disposizioni di segno contrario della stessa Convenzione, tra le quali vi è appunto quella che impedisce la deroga preventiva delle proprie regole di giurisdizione.

7.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Va osservato che la Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non da cancellazione del volo.

E’ questa la regola stabilita dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’affermare che

<> (Cass. sez. un. 3561/ 2020).

Né può sostenersi la tesi secondo cui nella specie, essendo stata domandata la riparazione forfettariamente determinata del pregiudizio subito, trovi applicazione non già la detta Convenzione ma il Regolamento UE

Vale al riguardo ribadire quanto sottolineato dalla citata decisione delle Sezioni Unite, in ragione del Considerando n. 35 della Convenzione ( “… il presente regolamento non incid(e) sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche"  ) nonché del rilievo che il Regolamento

<> (Cass. sez. Un. 3561/ 2020, p. 12).

7.- Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue, assorbito il terzo motivo, l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Bologna, che in diversa composizione procederà al non compiuto esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione la decisione impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bologna, in diversa composizione.


Roma 5.12.2023

Il Presidente





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