
In aereo
Se l’infortunio ha luogo durante il volo aereo o nel corso delle operazioni di imbarco e di sbarco la responsabilità è della compagnia aerea, che deve risarcirti fino a 113.100 DSP (diritti speciali di prelievo).
In caso di incidente la compagnia è tenuta ad anticipare il risarcimento danni nei confronti degli aventi diritto.
In nave
Se l’infortunio avviene a bordo della nave (dall’inizio dell’imbarco fino al compimento dello sbarco) il vettore marittimo sarà tenuto a risarcirti il danno.
In caso di trasporto marittimo internazionale, la responsabilità comprende i danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite a causa di un incidente, se l'evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza della nave.
In tal caso la responsabilità del vettore marittimo è limitata a 400.000 DSP. Il diritto al risarcimento deve essere fatto valere entro due anni dalla data di sbarco.
In treno
Se l’incidente che provoca l’infortunio avviene sul treno, la responsabilità è della compagnia ferroviaria che è tenuta a risarcire te e/o i tuoi congiunti.
La compagnia deve effettuare il pagamento anticipato necessario a soddisfare le immediate necessità economiche della vittima dell’incidente o dei suoi congiunti entro 15 giorni dall'identificazione della persona fisica che ha diritto al risarcimento. In caso di decesso, il risarcimento danni non può essere inferiore a 21.000 euro.
In autobus
Hai diritto al risarcimento dei danni se l’infortunio avviene in seguito a un incidente su autobus di linea.
Per quanto riguarda i servizi a lunga percorrenza (ovvero per tratte superiori a 250 km), la legislazione comunitaria obbliga la compagnia a prestare assistenza immediata (che comprende. se necessario, sistemazione, cibo, indumenti, trasporto) e a risarcirti in caso di decesso o lesioni personali.
In hotel o struttura alberghiera
Se l’infortunio avviene in albergo la struttura ricettiva è tenuta al risarcimento.
IMPORTANTE
In caso di viaggio organizzato il tour operator o organizzatore di viaggi è responsabile e tenuto al risarcimento insieme alle compagnie di trasporto o strutture alberghiere.
Ricorda sempre di munirti di prove come:
- verbali di pronto soccorso;
- certificazioni mediche;
- fatture delle terapie sostenute;
- spese per medicine.
In questo modo potrai richiedere il danno patrimoniale e il danno da vacanza rovinata (se l’infortunio è tale da incidere negativamente sulla vacanza stessa).
Trasporto ferroviario o su treno.
In caso di soppressione, perdita di coincidenza o ritardo di almeno 60 minuti del trasporto su treno dovuto a responsabilità della compagnia ferroviaria, il passeggero ha diritto:
- in alternativa al rimborso del biglietto del treno, a proseguire il viaggio con un itinerario alternativo, a cura e spese della compagnia ferroviaria, immediatamente o in data successiva.
Il passeggero ha altresì diritto, salvo che non interrompa il viaggio e richieda il rimborso del biglietto, ad un risarcimento del prezzo del biglietto:
a) pari al 25% qualora il treno giunga a destinazione con un ritardo tra un’ora e due ore;
b) pari al 50% qualora il treno giunga a destinazione con un ritardo pari o superiore a due ore;
Il passeggero ha altresì diritto in caso di ritardo a pasti, bevande e all’occorrenza alla sistemazione alberghiera. Inoltre ha diritto ad eventuali ulteriori risarcimenti se effettivi e dimostrati.
Il reclamo all’impresa ferroviaria va presentato entro il termine previsto nelle condizioni generali della medesima. L’impresa ferroviaria ha l’onere di rispondere entro un mese.
Il passeggero del treno ha diritto anche a risarcimenti ed indennità per i bagagli registrati.
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