Sentenze generali

In questa sezione vengono riportate le sentenze più significative della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea. Si tratta di sentenze molto utili per chiarire quelli che sono i diritti dei passeggeri aerei e dei viaggiatori. Leggi tutto per approfondire.


Hai perso la coincidenza aerea?!!

Oggi vi parliamo della fattispecie della perdita della coincidenza aerea che si può verificare quando, per raggiungere l’aeroporto di destinazione, non abbiamo a disposizione un unico volo ma due o più voli aerei successivi in coincidenza e quando, a causa della cancellazione o il ritardo del primo volo, perdiamo i voli successivi.

Cosa fare in questi casi?


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Commento Ordinanza Corte di Cassazione n° 18257 del 2019 a SS. UU. sulla giurisdizione nel trasporto aereo internazionale

L’ordinanza suddetta ha una portata innovativa sulla giurisdizione nel trasporto aereo internazionale.

E’, infatti, prassi di diverse compagnie aeree con sede legale all’estero, sia in Europa che in territorio extra UE, di eccepire la giurisdizione del giudice italiano a favore della giurisdizione del paese ove hanno la sede principale.

Ciò implica notevoli ostacoli per il passeggero aereo che, per vedersi tutelato il proprio diritto in termini di compensazione pecuniaria o di risarcimento (nei casi di ritardo aereo, cancellazione volo, ritardo/smarrimento bagaglio o perdita coincidenza), anziché iniziare un giudizio in Italia, deve incardinare la causa dinanzi ad un’autorità giudiziaria straniera.

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Il turista gravemente malato che rinuncia al pacchetto turistico tutto compreso ha diritto alla restituzione del prezzo pagato

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza n. 18047/18 del 10 luglio 2018 ha affermato che il turista che, a causa di una grave e improvvisa malattia, aveva dovuto rinunciare al pacchetto turistico “all inclusive” ha diritto allla restituzione del prezzo pagato per il pacchetto turistico sia per se medesimo che per gli altri viaggiatori i cui nominativi erano inclusi nel contratto di viaggio.

In base agli artt. 1463 c.c. (Impossibilità totale) c.c., 1256 c.c. (Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea) e 1345 c.c. (Motivo illecito), infatti, la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, divenuta inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti (motivi di salute di uno dei partecipanti al viaggio), rileva come causa in concreto, ossia quale scopo pratico del contratto.

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In caso di cancellazione del volo lo sciopero selvaggio non integra una circostanza eccezionale

Seppur, in caso di cancellazione o ritardo del volo aereo, lo sciopero, ai sensi del 14 considerando del Reg. Ce n° 261 del 2004, viene enucleato come una circostanza eccezionale esonerariva della responsabilità vettoriale in ordine al pagamento della compenszione pecuniaria, vi sono però delle eccezioni:

Qualora concertato con un congruo anticipo dai sindacati non è sufficiente, infatti, per il vettore, al fine di ritenersi indenne dal pagamento della compensazione pecuniaria, dimostrare la sola indizione dello sciopero. Deve, altresì, dimostrare che il personale vi abbia effettivamente aderito e che vi siano stati concreti disagi per tutti i voli in una determinata fascia oraria. Se, infatti, il personale non vi ha aderito la circostanza dello sciopero, seppur astrattamente configurabile, di fatto non è da ritenersi eccezionale con la conseguenza che il vettore sarà tenuto, in caso di cancellazione del volo al pagamento della compensazione pecuniaria.

Qualora, invece, lo sciopero non sia stato indetto per tempo ma si configuri come uno sciopero selvaggio, la Corte di Giustizia Europea ha sentenziato che non si ritiene configurarsi una circostanza eccezionale con la conseguenza che il vettore, che ritarda o cancella un volo aereo, sarà tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria.

di seguito si riporta il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 aprile 2018 relativa alle cause riunite C 195/17, C 197/17, c/203/17, c 226/17 etc..

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Il personale di volo, tra cui gli assistenti di volo ed i piloti, in caso di controversia contro il vettore aereo, dinanzi a quale giudice devono incardinare la causa? quale legge è applicabile?

La recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea seconda sezione del 14 settembre 2017 relativa ai casi C-168/16 e C-169/16,contribuisce a fare chiarezza.

Anche se il personale di volo svolge le sue mansioni in più Stati, poichè a bordo degli aeromobili che operano da uno stato all’altro, può incardinare un giudizio dinanzi al giudice del luogo in cui svolge abitualmente e prevalentemente la propria attività a prescindere dalla nazionalità del vettore.

In tal senso alcuni lavoratori, quale il personale di volo della compagnia aerea Ryanair, citavano il vettore aereo Irlandese dinanzi al giudice Belga sul presupposto che il loro rapporto di lavoro si fosse svolto prevalentemente nei pressi dell’aeroporto di Charleroi, in Belgio, dove erano residenti e dove partivano con il primo volo la mattina ed ove atterravano con l’ultimo volo della sera.

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Ritardo volo o cancellazione dovuti all’impatto dell’aeromobile con un volatile (bird strike)

Commento a sentenza Corte di Giustizia Europea 4 maggio 2017 c-315/2015

Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia attiene ad un ritardo prolungato di un volo aereo dovuto alla collisione o impatto dell’aeromobile con dei volatili, detto in inglese bird strik o wildlife strike, che ha determinato l’atterraggio immediato del volo e conseguentemente l’arrivo a destinazione finale con oltre tre ore di ritardo.

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Il ritardo volo aereo e problemi tecnici dovuti a vizi di fabbricazione

Commento a sentenza 17 settembre 2015 causa c-257/14 della Corte di Giustizia Europea

La passeggera di un volo K.L.M. aveva richiesto dinanzi ad un giudice olandese il risarcimento detto “compensazione pecuniaria” a fronte di un ritardo di un volo aereo internazionale di 29 ore da Quito (Ecuador) ad Amsterdam.

La compagnia KLM a sua difesa aveva eccepito dei problemi tecnici riconducibili ad un vizio occulto di fabbricazione di pezzi dell’aeromobile ed in quanto tali imprevedibili e non suscettibili di essere risolti con la normale ed ordinaria manutenzione dell’aeromobile.

La sentenza è innovativa ed allarga l’ambito della casistica a favore del consumatore e passeggero aereo. Vediamo perché.

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Ritardo volo aereo e risarcimento danni morali

In caso del ritardo del volo aereo si ha diritto, oltre alla compensazione pecuniaria, anche al risarcimento per danni morali?

Recenti sentenze dei giudici di pace riconoscono, ai passeggeri che subiscono un ritardo aereo o la cancellazione del volo, oltre la compensazione pecuniaria, anche il risarcimento per danni morali.

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Il ritardo volo e l' orario di arrivo a destinazione

Commento a sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 4 settembre 2014 relativa alla causa C-452/13 sull'orario di arrivo a destinazione dell'aeromobile. 

La fattispecie del ritardo del volo continua ad essere oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia U.E..

La recente sentenza del 4 settembre 2014 relativa alla causa n° C-452/13 va ad aggiungersi alle precedenti sentenze chiarificatrici della fattispecie del ritardo aereo.

Già la Corte U.E. nel 2012 aveva previsto la compensazione pecuniaria qualora il vettore aereo arriva a destinazione con almento tre ore di ritardo. Ora la sentenza suddetta va ad interpretare "l'orario di arrivo": l'aereo arriva a destinazione quando si apre almento uno dei portelloni dell'aeromobile. Fino a quel momento, infatti, i passeggeri aerei sono relegati in uno spazio chiuso.

Tale sentenza si pone in favore del passeggero aereo poichè, qualora il veivolo atterri in aeroporto appena prima delle tre ore (es. 2h e 58') ciò che conta non è l'atterraggio ma, appunto l'apertura dei portelloni dell'aeromobile che può avvenire anche svariati minuti dopo. 

Viene così ampliata la casistica in cui il passeggero aereo ha diritto alla compensazione pecuniaria.

Di seguito la sentenza integrale.

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Diritto al rimborso del biglietto ferroviario anche in caso di forza maggiore

Commento a sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-509/2011 del 26 settembre 2013. Se il treno è in ritardo vi è diritto al rimborso del biglietto anche in caso di forza maggiore.

I viaggiatori hanno diritto al rimborso parziale del prezzo del biglietto del treno in caso di ritardo significativo, anche se il ritardo è dovuto a cause di "forza maggiore" come il maltempo o le agitazioni sindacali.
A sancirlo è una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (sent. n. 509/11 del 26.09.2013) secondo cui la società ferroviaria non può sottrarsi all'obbligo di rimborso del biglietto invocando le norme del diritto internazionale che la esonerano, in caso di forza maggiore, dal risarcimento del danno causato da un ritardo.
La vicenda prende spunto dal contenzioso presentato dalla Corte amministrativa austriaca ed avente ad oggetto la possibilità che una impresa ferroviaria - derogando al Regolamento comunitario in materia di trasporto ferroviario (Reg. Ce n. 1371/2007) - possa inserire nelle proprie condizioni generali di contratto una clausola che la esoneri dall'obbligo d'indennizzo per il prezzo del biglietto qualora il ritardo sia dovuto ad un caso di forza maggiore.

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Cancellazione volo aereo in caso di circostanze meteo eccezionali

Commento a sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-12/11 del 31 gennaio 2013 avverso la compagnia aerea Ryanair. Il caso dell’eruzione del Vulcano Eyjafjallajökull come circostanza eccezionale: Esonero di responsabilità delle compagnie aeree? 

L’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull nell’aprile 2010 ha provocato la chiusura dei cieli europei e la conseguente cancellazione di diversi voli aerei per la durata di ben sette giorni: tale evento rientra tra le c.d. “circostanze eccezionali”.

La sentenza in esame ribadisce la nozione di “circostanze eccezionali” che letteralmente definisce circostanze «fuori dalla norma» e che, nel settore del trasporto aereo, consistono in eventi esulanti dal normale esercizio dell’attività del vettore ed al di fuori dal suo effettivo controllo per la loro natura o per la loro origine.

Le circostanze eccezionali, pertanto, nel trasporto aereo possono consistere in eventi meteorologici straordinari, come l’eruzione di un vulcano, tempesta, uragano o con eventi socio politici straordinari come sciopero, sommosse etc..

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Infortunio/danno vacanza rovinata

Commento a Sentenza n°. 13462 del 28 novembre 2013 - Tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano.

La sentenza suddetta esamina una richiesta di risarcimento per infortunio subito sul luogo di vacanza e più precisamente in un villaggio turistico e la conseguente richiesta di danno da vacanza rovinata avendo i viaggiatori interrotto la vacanza prima del tempo proprio a causa dell'infortunio.

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Danno Vacanza Rovinata

Dottrina e commento a sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n° 279 del 2013Il pacchetto turistico "tutto compreso", disciplinato dall 'art. 33 del Codice del Turismo (D. Lgs 79 del 2011), ha ad oggetto viaggi o vacanze che prevedono la combinazione o l'assemblaggio di almeno due elementi tra: trasporto, alloggio, ed altri servizi turistici come accompagnatore, guida turistica, visite guidate, escursioni etc..

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Ritardo del volo e rimborso

Il ritardo del volo aereo e rimborso

Commento a sentenze della Corte di Giustizia Europea - Ottobre 2012

La fattispecie del ritardo del volo aereo è stata recentemente esaminata dalla Corte di Giustizia UE (23 OTTOBRE 2012, CAUSE C-581/10 E C-629/10). La Corte di Giustizia UE ha equiparato la fattispecie di ritardo del volo aereo a quella della cancellazione del volo aereo e ha riconosciuto ai passeggeri il cui vettore aereo arriva a destinazione con tre o più ore di ritardo il diritto alla compensazione pecuniaria (rimborso indennitario) da 250 euro a 600 euro in base a quanto stabilito dal regolamento CE 261 del 2004.

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Infortunio del passeggero in nave da crociera

Responsabilità dell'organizzatore della crociera e della compagnia di navigazione - Danno da vacanza rovinata - COMMENTO SENTENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 1020 del 12.04.2012.

In una controversia riferita ad un infortunio subito dal passeggero durante un viaggio organizzato in nave, (crociera) acquistato mediante la formula del c.d. "tutto compreso" il Tribunale di Bologna ha condannato in via solidale tra loro al pagamento sia la compagnia che ha venduto a parte attrice il pacchetto turistico che il vettore incaricato del trasporto.

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